Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12782 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. I, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26813/2007 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO N. 71, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI Alessandro,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 3421 PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 39/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

dell’8/05/07, depositato il 14/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.N., con ricorso del 19 ottobre 2 007, in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 21257 del 2 ottobre 2006, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Campobasso depositato in data 14 maggio 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni patrimoniali non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 50.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 15 settembre 2004, era fondata sui seguenti fatti: a) il M., con citazione dell’11 febbraio 1978, aveva adito in sede civile il Tribunale di L’Aquila; b) che l’adito Tribunale aveva deciso la causa con sentenza del 22 marzo 2003;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato: a) ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto in diciassette anni, un mese ed undici giorni, così ridotto per la previa detrazione di quattro anni di ragionevole durata ed inoltre di ulteriori quattro anni per i numerosi rinvii ingiustificatamente richiesti dalla parte ricorrente; b) ha tuttavia negato il richiesto indennizzo a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, per carenza di prova sulla sussistenza di tale danno, sempre in ragione dei predetti numerosi rinvii evidenzianti una sostanziale carenza di interesse alla rapida definizione della lite e, dunque, una mancanza di patema d’animo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi di censura, il ricorrente denuncia come illegittimi ed affetti da vizi di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione: a) l’affermazione che il giudizio presupposto avrebbe potuto e dovuto essere definito in quattro anni e la contraddittoria negazione, a fronte della durata di venticinque anni, di qualsiasi indennizzo; b) la mancata considerazione del fatto che il processo presupposto è stato caratterizzato da numerosi e lunghi rinvii d’ufficio, dall’alternarsi di numerosi giudici e dal succedersi di cambiamenti di rito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l’Amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto;

pertanto, la circostanza che non siano specificati gli elementi costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non può avere alcun rilievo al fine di escludere l’indennizzabilità del pregiudizio, pur sempre presuntivamente sofferto dai ricorrenti (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 19979 del 2009, 21857 del 2005 e 1339 del 2004, pronunciata a sezioni unite);

che la motivazione del decreto impugnato collide con tale consolidato orientamento ed è inoltre affetta dai vizi di motivazione denunciati, segnatamente laddove onera esclusivamente il ricorrente della prova del danno e non tiene conto della obiettiva irragionevole durata del processo presupposto;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, deve essere equitativamente stabilito in Euro 16.250,00 per i diciassette anni di irragionevole durata del processo presupposto – accertati dagli stessi Giudici a quibus e non specificamente censurati dal ricorrente -, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione del parziale accoglimento del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia a pagare al ricorrente, la somma di Euro 16.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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