Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12782 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9105-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 195, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FRANCESCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ATTILIO ANTONIO DIBARI;

– ricorrente –

contro

ISA IN SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1990/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. A.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la ISA IN s.a.s. avverso la sentenza del 26 novembre 2014, con cui la Corte di Appello di Bari ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta l’8 aprile 2010.

2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimata.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta improcedibilità. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati all’avvocato del ricorrente.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Il Collegio rileva che il ricorso appare manifestamente improcedibile, siccome rilevato dalla proposta del relatore.

Parte ricorrente ha espressamente allegato che la sentenza impugnata venne “notificata in copia autentica in data 09.02.2015 al sottoscritto difensore”, cioè al difensore che ha redatto il ricorso, il quale è lo stesso che patrocinava la ricorrente nel giudizio di appello.

Tuttavia, parte ricorrente ha depositato copia autentica della sentenza, ma senza la relata di detta notificazione.

Viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui: “La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).

1.2. Il Collegio rileva, inoltre, che, in ragione della data della notificazione della sentenza, non ricorre una situazione per cui la mancata produzione della relata possa dirsi irrilevante, alla stregua del principio di diritto secondo cui “qualora il ricorrente in cassazione alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data oppure genericamente che è stata notificata, ma non produca copia autentica della sentenza stessa con la relata della sua notificazione, siccome gli impone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso dev’essere considerato procedibile ove risulti, dallo stesso ricorso, che la sua notificazione (dal punto di vista del notificante) è avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In tal caso, infatti, l’inosservanza delle forme previste dall’indicata norma appare tale che lo scopo che doveva essere raggiunto attraverso di esse a pena di improcedibilità, cioè quello di consentire alla Corte di accertare fin dal momento del rituale deposito del ricorso la sua tempestività in relazione al termine breve, risulta comunque raggiunto sempre in quel momento attraverso il collegamento fra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso stesso, risultante dalla relata in calce ad esso” (Cass. n. 17066 del 2013).

Invero, il ricorso è stato notificato, dal punto di vista della ricorrente notificante, il 30 marzo 2015 e, quindi, ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

1.3. Il Collegio rileva, d’altro canto, che non essendosi costituita l’intimata, non vi sono ragioni per attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa dall’ordinanza n. 1081 del 2016 della Prima Sezione di questa Corte circa la possibilità di valutare esistente la procedibilità del ricorso per cassazione, ove la copia notificata della sentenza risulti depositata da una parte diversa dal ricorrente.

2. Nella memoria parte ricorrente, dopo avere rilevato che effettivamente nel proprio fascicolo di parte non risulta depositata la sentenza con la relata di notifica, assume che, “dopo avere ricevuto la notifica della sentenza da parte avversa “in formula esecutiva” e dopo aver riferito in ricorso tale circostanza, ha ritualmente depositato l’originale dell’atto ricevuto, trattenendone una copia” e, “come da abitudine” del suo difensore l’avvenuto deposito “è stato documentato attraverso la riproduzione della copia e la prima pagina del documento depositato ovvero nella pagina in cui risulta apposto il timbro “depositato”. Dopo di che enuncia di depositare in allegato alla memoria la copia della prima pagina recante il timbro di deposito e la copia della sentenza con la relata di notificazione.

Il Collegio rileva che, a parte l’incomprensibilità dei pregressi rilievi, l’allegazione di deposito con la memoria della copia notificata è del tutto irrilevante al fine di scongiurare l’improcedibilità, posto che la copia con la relata andava depositata entro il termine per il deposito del ricorso.

3. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza a favore della resistente e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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