Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12782 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14575-2020 proposto da:

J.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto RG 7927/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 30/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino gambiano J.S. ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Venezia ha negato la protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato dichiarando: di essere orfano di madre, avendo ancora in Gambia il padre e due fratelli; di aver frequentato per cinque anni la scuola coranica; di aver lavorato nel suo paese come tassista, con l’autovettura di un cugino; di aver inavvertitamente investito un bambino, uccidendolo; di essere fuggito, avvertito dal padre che la polizia lo ricercava e gli abitanti del villaggio volevano vendicarsi uccidendolo; di essere andato in Libia, ove sarebbe stato detenuto per un periodo di tempo; di essere arrivato in Italia a settembre del 2016;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. Il primo motivo lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, (ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3);

2.2. il secondo prospetta nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, commi 3 e 3-bis; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 29, comma 3, lett. b); D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), (ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3);

2.3. il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

2.4. il quarto lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11; art. 50 c.p.c. e art. 16, dir. UE 32/2013.

3. Tutti i motivi sono inammissibili: il primo non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, che con riguardo alla protezione sussidiaria si incentra sulla non credibilità del racconto; il secondo è generico e non allega profili di pretesa vulnerabilità diversi da quelli connessi ai fatti ritenuti non credibili; il terzo non è conducente, alla luce della dettagliata motivazione sulla inattendibilità del narrato (v. pag. 7 del decreto); il quarto è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di delega ai GOT dell’audizione del richiedente (Cass. 4887/2020, 7878/2020). 8. Nulla sulle spese, in assenza di difese degli intimati. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA