Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12782 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12782 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Vito Lucarelli;
ricorrente –

nei confronti di
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in
carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende e
indica per il ricevimento degli atti il fax 06/96514000
e

l’indirizzo di posta elettronica certificata

ags m2@mailcert.avvocaturastato.it ;
– controricorrente –

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, su

2014

istanza di ricusazione proposta da Vito Lucarelli, il
istanza
19 settembre 2012 e depositata il 20 settembre 2012;

Ar)

Data pubblicazione: 06/06/2014

Rilevato che in data 11 dicembre 2013 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:

1. Vito Lucarelli impugna con ricorso per cassazione
l’ordinanza del 19/20 settembre 2012 del Tribunale
di Roma con la quale è stata respinta l’istanza di
0.•

proposta dal Lucarelli.
2. Propone controricorso il Ministero della Giustizia
eccependo l’inammissibilità del ricorso di cui
chiede comunque il rigetto per infondatezza.

Ritenuto che
3. Il ricorso non depositato è improcedibile.
L’eccezione

di

inammissibilità

di

parte

controricorrente appare fondata sia per ciò che
concerne la non impugnabilità ex art. 111 Cost.
dei provvedimenti di rigetto delle istanze di
ricusazione

sia

per

ciò

che

concerne

l’irriconducibilità delle censure proposte dal
ricorrente a quelle esperibili con il ricorso ex
art. 111 Cost.
4. Sussistono pertanto i presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e se l’impostazione della presente
relazione verrà condivisa dal Collegio per la
dichiarazione

improcedibilità

di

inammissibilità del ricorso.

2

o

di

ricusazione del giudice titolare di una causa

La Corte rilevato che il ricorso non è stato
depositato e che il controricorso è stato iscritto con
certificato di mancato deposito al 19 febbraio 2011;
ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato
improcedibile con condanna del ricorrente alle spese

28 dicembre 2011 secondo cui la parte alla quale sia
stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia
a sua volta notificato al ricorrente il controricorso
ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di
depositare il ricorso e gli altri atti indicati
nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere
l’iscrizione a ruolo per far dichiarare
l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di
contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ.
e trova giustificazione nell’interesse del
controricorrente a recuperare le spese e ad evitare,
mediante la dichiarazione di improcedibilità del
ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso
medesimo, ove non sia ancora decorso il termine per
l’impugnazione);
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in euro 2.000, oltre
spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del’d.P.R. n.
della insussistenza dei

115 del 2002, dà atto

3

del giudizio (cfr. Cass. civ. sezione VI-L n. 29297 del

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
l bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

18 febbraio 2014.

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