Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12781 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16760-2018 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SS. QUATTRO

35-B, presso lo studio dell’avvocato CARLO LUPPINO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI î2,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 6853/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato LUPPINO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.P. ricorre, svolgendo cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6853/2017, che aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avvero la sentenza n. 26927/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con cui si era annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che aveva rideterminato il classamento e la relativa rendita catastale di un immobile sito in (OMISSIS), Microzona (OMISSIS) (OMISSIS), ritenendo l’atto non sufficientemente motivato. L’Agenzia delle entrate si è costituita ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. Con comunicazione pervenuta in data 5 dicembre 2019, il difensore della ricorrente ha informato che il presente ricorso è connesso ad altro R.G. 14665 del 2017, già definito da questa Corte con ordinanza n. 30153/2019, con la quale è stato annullato, ex art. 384 c.p.c., l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) oggetto anche del presente giudizio. La ricorrente ha presentato memorie allegando documentazione relativa al procedimento proposto da R.A. e B.M. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame dell’eccezione relativa alla omessa notifica dell’atto di appello nel domicilio eletto dalla ricorrente, e violazione dell’art. 330 c.p.c. per invalidità della notifica dell’atto di appello. La ricorrente deduce che in primo grado, a margine del ricorso introduttivo di lite, aveva conferito procura ad litem al procuratore, con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio legale, in Roma, via Santi Quattro 34/b. Nonostante ciò, l’Ufficio avrebbe notificato l’appello nel domicilio reale della ricorrente, in provincia di I3ergamo. Nel costituirsi nel giudizio di appello, la contribuente ha eccepito la violazione dell’art. 330 c.p.c., ma tale eccezione non sarebbe stata scrutinata dalla Commissione Tributaria Regionale, con evidente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2. Con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame dell’eccezione di difetto di delega della sottoscrizione dell’atto di appello (senza che nel fascicolo processuale sia stata mai rinvenuta l’asserita delega) con conseguente violazione delle norme relative alla facoltà di compimento degli atti processuali per delega da parte dei pubblici dipendenti, in quanto nell’ambito dell’Agenzia delle entrate periferica il potere di sottoscrivere un atto di impugnazione spetta al direttore o ad un funzionario che sia delegato dal direttore medesimo.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 e 342 c.p.c. per omesso esame in ordine alla dedotta inosservanza delle prescrizioni di cui al medesimo art. 342 c.p.c. Parte ricorrente deduce che l’appello avversario si era sostanziato in un coacervo di petizioni di principio, disorganicamente esposte, non apportanti alcuna censura alla sentenza e che, anzi, non tenevano conto della decisione. L’inammissibilità del gravame per difetto di specificità e pertinenza dei motivi era stata eccepita dalla contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di dichiararla.

4. Con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, violazione dei principi generali in tema di motivazione dell’avviso di accertamento, nonchè falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost. per palese incostituzionalità dell’intepretazione adottata in sentenza in relazione al comma 335, ora specificato. I giudici di appello avrebbero osservato semplicisticamente ed erratamente che in presenza delle condizioni di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’Ufficio territoriale potesse incondizionatamente procedere a riclassamento di ogni immobile che si trovi all’interno della c.d. microzona individuabile ai sensi della medesima normativa, indipendentemente dalle caratteristiche dell’immobile stesso, mentre l’Ufficio non solo era gravato dell’onere di specificare i motivi dell’individuazione delle microzone di Roma in cui apportare le modifiche, ma anche dell’onere di chiarire perchè si riteneva il singolo immobile, ricadente nella microzona individuata, meritevole delle rettifiche apportate. Parte ricorrente, inoltre, deduce che, accedendo al censurato iter argomentativo seguito dalla Commissione Tributaria Regionale in tema di esegesi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, si giungerebbe ad interpretazione sicuramente incostituzionale della normativa stessa, per contrasto con gli artt. 3,53 e 97 Cost..

5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 346 c.p.c. per omesso esame dei motivi rimasti assorbiti in primo grado, in quanto i giudici di appello, anche ritenendo sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, avrebbero dovuto scrutinare i due motivi subordinati dell’iniziale ricorso introduttivo di lite, motivi questi attinenti all’omesso sopralluogo e alle degradate condizioni dell’immobile. Motivi questi assorbiti in primo grado, ma espressamente riproposti ex art. 346 c.p.c. dalla contribuente, con il proprio atto costitutivo in appello.

6. Per il principio della “ragione più liquida” va esaminato il quarto motivo di ricorso, ed in particolare la parte del motivo che deduce violazione dei principi generali in tema di motivazione dell’avviso di accertamento, nonchè falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Va anche rammentato che: “La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poichè, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” (Cass. n. 10839 del 2019). Dall’accoglimento del mezzo consegue l’assorbimento dei restanti motivi.

6.1. Il Collegio rileva che il difensore della ricorrente ha riferito che con riferimento al medesimo avviso di accertamento, questa Corte si è pronunciata con ordinanza n. 30153 del 2019.

Il ricorso è stato proposto da B.M. e R.A.M., quest’ultima usufruttuaria pro quota dell’immobile sito in via (OMISSIS), ed il primo nudo proprietario.

T.P., ricorrente nel presente giudizio, è anche essa usufruttuaria in ragione di 5/1.2 e proprietaria in ragione di 2/12 dell’immobile oggetto di accertamento.

La pronuncia n. 30153 del 2019 ha accolto le censure, disponendo la cassazione della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dai contribuenti, con cui si era lamentato il difetto di motivazione dell’atto impugnato.

Il giudicato relativo alla predetta statuizione non può estendere gli effetti nel presente giudizio, in ragione del condiviso indirizzo espresso da questa Corte, con sentenza n. 23051 del 2019, secondo cui: “l’annullamento dell’avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che pur se passata in giudicato non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardano il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria (in arg. Cass. Sez. Un. 13916 del 2006) e pertanto non si crea contrasto con il giudicato – di merito – già intervenuto tra l’ente impositore e la comproprietaria” (conf. Cass. n. 34656 del 2019).

Il Collegio, però, condivide l’indirizzo espresso dall’ordinanza n. 30153 del 2019 in tema di motivazione dell’avviso di accertamento emesso ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Con la predetta decisione, si è ribadito il principio di diritto recentemente formatosi, secondo cui: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”. (Cass. n. 19810 del 2019). La Corte ha rilevato la necessità che l’Amministrazione specifichi i presupposti di fatto che legittimano la c.d. riclassificazione di massa secondo il criterio delle microzone omogenee, ciò con riguardo al rapporto (ragguagliato tra vani e superficie) tra valore medio catastale e valore medio di mercato riscontrabile in una determinata e recente data, deducendo e provando i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione stessa alle singole unità immobiliari interessate.

6.2. Il Collegio ritiene di dare continuità alle predette statuizioni, per le considerazioni di seguito enunciate.

a) Invero, l’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento. Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri stintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio,, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (dell’art. 8 cit., commi 6, 7 e 8).

Come si è già detto, questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7, che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

b) L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. L’obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti già munta. Questa Corte ha, infatti, precisato che: ” in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.

c) Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha, infatti, chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. l, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle mi-crozone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto,, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015);

che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione”.

Si impone, pertanto, un corretto utilizzo della metodologia del riclassamento ai sensi delle norme citate, che, a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019).

d) Tanto premesso, nella specie, è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dall’art. 1, comma 335, cit., ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicate indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo. La motivazione dell’atto di riclassamento non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della stessa, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

e) Il tenore dell’atto impugnato non risponde ai requisiti sopra ampiamente illustrati. Non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019). “Oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe” (Cass. n. 19810 del 2019). Si deve, quindi, ribadire il principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso” (Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 23129 del 2018).

7. Orbene, non può dirsi che la Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza qui impugnata, abbia fatto buon governo delle norme di riferimento (che risultano in effetti violate), ritenendo sufficientemente motivato un atto sulla base del “fatto notorio” rappresentato dal particolare pregio della zona ove è ubicato l’immobile, atteso che ” il carattere diffuso o di massa del riclassamento operato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 – a sua volta giustificato dal riferimento della procedura ad interi comparti del territorio comunale da ritenersi per definizione omogenei non può, neppure nel presente caso, consentire una motivazione stereotipata, di “stilè, ed ancorata a generiche considerazioni di notorietà. Esso richiede pur sempre, secondo quanto osservato anche dalla C. Costituzionale cit. proprio in ragione del suddetto carattere” l’indicazione in avviso di richiami sufficientemente concreti, verificabili ed individualizzanti quanto ai fattori di riqualificazione urbana della microzona ed a loro incidenza di classamento sulla destinazione, tipologia, profilo caratteristico e redditività dell’immobile considerato” (Cass. n. 30153 del 2019).

8. In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Il recente consolidarsi della giuri-spruenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, suggeriscono la compensazione delle spese di lite di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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