Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12781 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. I, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PRISMA S.R.L. in liquidazione, con domicilio eletto in Roma, via

Cicerone n. 49, presso l’Avv. Bernardini Sveva, rappresentata e

difesa dall’Avv. Bianchi Sergio, come da procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIMP S.P.A., FIBRE TESSILI S.R.L., FIBRE TESSILI 2 S.R.L., FIBRE

TESSILI 3 S.R.L., con domicilio eletto in Roma, via Camozzi n. 1,

presso l’Avv. Giuffre’ Adriano che le rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Carlo Boggio;

– resistenti –

per l’impugnazione della sentenza del tribunale di Genova n. 925/2009

depositata in data 5 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Prisma s.r.l. ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Genova le societa’ SIMP s.p.a., Tessile s.r.l., Tessile 2 s.r.l. e Tessile 3 s.r.l. per sentirle condannare al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale in relazione ad accordi di fornitura di merce.

Le convenute hanno eccepito il difetto di competenza territoriale del tribunale adito sostenendo che il contratto di fornitura era stato concluso in (OMISSIS), localita’ situata nella circoscrizione del Tribunale di Biella, ed hanno altresi’ contestato nel merito la pretesa attrice proponendo domanda riconvenzionale di pagamento delle forniture.

Espletata l’istruttoria e precisate le conclusioni il tribunale ha declinato la propria competenza indicando ritenendo sussistente quella del tribunale di Biella.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione per regolamento di competenza la Prisma s.r.l. cui resistono le intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che il quesito di diritto e’ richiesto a pena di inammissibilita’ anche in caso di ricorso per regolamento di competenza (Cassazione civile, sez. 3^, 26 giugno 2008, n. 17536) e che e’ principio gia’ enunciato quello secondo cui “il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

L’ammissibilita’ del motivo, in conclusione, e’ condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cassazione civile, sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054) a tali requisiti non risponde il quesito formulato che, lungi da esprimere una regola di diritto, si limita a richiedere alla Corte se il giudice del merito abbia errato nel valutare le testimonianze assunte e se quindi i contratti per cui e’ causa siano stati conclusi in un determinato luogo, rendendo cosi’ impossibile alla Corte, pronunciandosi conformemente o difformemente dal quesito una regula iuris di generale valenza.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA