Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12781 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13343-2020 proposto da:

T.Y., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ELENA ZAGGIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto RG 966/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 10/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il sig. T.Y., nato a (OMISSIS), di etnia Bambara e religione musulmana, ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Venezia ha negato la protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato dichiarando di essere fuggito dal suo paese in quanto accusato di furto (in complicità con alcuni banditi) dal suo datore di lavoro e altri connazionali, che gli avevano affidato delle cospicue somme di denaro, e di temere, in caso di rimpatrio, di essere arrestato o ucciso dai creditori che gli avevano affidato il denaro;

1.1. gli intimati non hanno svolto difese; il Ministero ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con un unico motivo il ricorrente lamenta (testualmente) “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 8, comma 2, dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: per avere il Tribunale di Venezia omesso di valutare e applicare il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 o, in subordine, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con motivazione apparente, illogica, insufficiente, in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova e omettendo la valutazione circa fatti dirimenti, con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente”.

3. Il motivo è inammissibile, poichè veicola in modo confuso una lunga serie di vizi eterogenei – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – senza trattarli separatamente, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

3.1. In ogni caso, le censure motivazionali sono formulate senza l’osservanza dei canoni imposti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5) per cui il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020).

3.2. Infine, tutte le censure impingono sul merito della decisione, mentre con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione (contrapponendovi le proprie) la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

4. In definitiva va fatta applicazione del principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.

6. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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