Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12780 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. I, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PARROCCHIA DI (OMISSIS), con domicilio eletto

in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/A, presso l’Avv. Pisani Fabio,

rappresentata e difesa dall’Avv. Zangare Giuseppe come da procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M., M.G., M.C., MA.Ce.,

M.A. e M.R.;

– intimati –

per l’impugnazione della ordinanza del giudice del lavoro del

tribunale di Catania in data 23 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Parrocchia di San (OMISSIS) e’ stata convenuta in giudizio dagli eredi di M.S., sacrista presso la medesima, deceduto in seguito ad infortunio mentre stava prestando la propria attivita’ negli ambienti parrocchiali, quale responsabile del decesso e tenuta al risarcimento del danno. Costituendosi la Parrocchia ha eccepito in via preliminare l’incompetenza del giudice del lavoro.

Riservatosi sull’eccezione il giudice l’ha rigettata disponendo la prosecuzione del giudizio.

Contro il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione per regolamento di competenza la Parrocchia. Gli intimati non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che “Anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta in regime di applicabilita’ della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilita’ la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del citato D.Lgs.. L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. puo’ rendere la statuizione sulla competenza, non e’ incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale e’ funzionale all’immediata percezione da parte della S. C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, cosi’ da rendere piu’ agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1 (Cassazione civile, sez. 3^, 26 giugno 2008, n. 17536) deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in quanto non corredato dal prescritto quesito di diritto.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

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