Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12780 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3074-2015 proposto da:

G.V., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

VALVO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO VALENTINI;

– ricorrenti –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ &

ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati ILARIA

CASTELLANI, GUIDO GIOVANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1159/2013 del TRIBUNALE di PRATO, depositata

il 07/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. R.M. e G.V. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro Fabrizio B. avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Prato il 7 settembre 2013.

Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria di inammissibilità del loro appello contro detta sentenza, pronunciata l’11 giugno 2014 dalla Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

2. Al ricorso ha resistito con controricorso il B..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il Collegio rileva che, come indicato dalla proposta del relatore, il ricorso appare manifestamente inammissibile per tardività, giacchè l’ordinanza ex art. 348-bis è stata pronunciata dalla Corte territoriale in udienza, sicchè il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per l’impugnazione della sentenza di primo grado a norma dell’art. 348-ter c.p.c. decorse dalla stessa udienza, come è stato già statuito da Cass. (ord.) n. 25119 del 2015, secondo cui “In caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., allorchè la relativa ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c.”.

Parte ricorrente, del resto, ha riconosciuto la tardività nella sua memoria.

2. Il ricorso è, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza a favore della resistente e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Il Collegio non ritiene che possa farsi luogo alla loro compensazione, come ha richiesto nella sua memoria parte ricorrente, adducendo che il ricorso venne proposto prima della pronuncia dell’ordinanza sopra richiamata, nonchè difficoltà di esegesi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3.

Invero, proprio nell’ordinanza citata sono state evocati precedenti che, con riferimento alla rilevanza dell’art. 176 cod. proc. civ. avevano giustificato soluzioni analoghe in punto di decorso del termine di impugnazione, sicchè la previsione del termine dalla comunicazione bene avrebbe potuto essere percepita nei sensi indicati dal richiamato precedente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione al resistente delle spese giudiziali, liquidate in euro tremila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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