Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12780 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12780 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 5828 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi,
n. 12, domicilia
– ricorrentecontro
s.a.s. Autofficina Vittoria di Gaetano Parisi, Castelli
Anna Maria & C., in persona del legale rappresentante pro
tempore
-intimata—
e nei confronti di
s.p.a. Equitalia Esatri

s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
RG n. 5828/2010
AngeIina-af&Prino estensore

Data pubblicazione: 19/06/2015

Pagina 2 di 5

,
I

procura speciale a margine dell’atto, dall’avv. Roberto Renzella, col
quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Tronto, n. 32, presso lo
studio dell’av’v. Giulio Mundula
-ricorrente incidentale adesiva—
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale

2/08/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 28
aprile 2015 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli e per Equitalia
Esatri l’avv. Giulio Mundula ;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Federico Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto.
La società contribuente ha impugnato, nei confronti dell’Agenzia e
dell’agente per la riscossione, una cartella di pagamento ed un avviso
d’intimazione ad adempiere, scaturenti dalla liquidazione automatizzata
ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72. Sia l’Agenzia,
sia il l’agente per la riscossione si sono costituiti nel giudizio di primo
grado, il quale si è concluso con l’accoglimento del ricorso, in base alla
considerazione che Esatri non aveva provato la notificazione della
cartella.
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, reputando che la sentenza
potesse essere appellata soltanto dall’agente per la riscossione.
Avverso questa sentenza, propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la
cassazione, affidandolo ad un unico motivo, cui la società non replica,
mentre reagisce con controricorso l’agente per la riscossione, che
deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
RG n. 5828/2010

Angelina- ari. r

no estensore

della Lombardia, sezione 8, depositata in data 7 gennaio 2009, n.

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Diritto.
1.- Preliminarmente, il controricorso proposto dall’agente per la
riscossione va qualificato come ricorso incidentale adesivo, in quanto
esso non contesta il ricorso principale, ma vi aderisce (tra molte, Cass.
17 dicembre 2009, n. 26505).

fronte del deposito della sentenza impugnata, risalente al 7 gennaio
2009, esso è stato spedito soltanto in data 2 aprile 2010, oltre, quindi, il
termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis
applicabile. La regola dell’art. 334 c.p.c. – che consente l’impugnazione
incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza
impugnata ex adverso-, difatti, è applicabile solo all’impugnazione
incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro
la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata
chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., e
non è, pertanto, applicabile all’impugnazione incidentale diretta a
chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte
valere con il ricorso principale o anche, e a maggior ragione, per ragioni
diverse, che resta soggetta ai termini ordinari (tra varie, Cass. 22 marzo
2007, n. 7049; 21 gennaio 2014, n. 1 120).
Ne deriva altresì l’inammissibilità della memoria depositata ex art.
378 c.p.c.
2.- L’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 10 co., n. 4, c.p.c.,
col quale l’Agenzia deduce la violazione degli articoli 100 e 102 c.p.c., là
dove il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello, è fondato
e va accolto.
Errata è la statuizione in diritto che <<...la sentenza di primo grado, per il suo contenuto, potesse essere appellata solo dalla Esatri, in RG n. 5828/2010 Angelina Mar mo estensore Ne discende la sua inammissibilità per tardività, in quanto, a Pagina 4 di 5 quanto il problema della notifica di un suo atto era stato decisivo per la soluzione della lite>>.
Con riguardo all’assunzione della qualità di parte dell’ente
impositore, le sezioni unite, giustappunto in relazione ad un caso di
omissione della notificazione di una cartella di pagamento e
d’impugnazione del successivo avviso di mora, hanno chiarito che, se

mezzo dell’impugnazione dell’avviso di mora è svolta direttamente nei
confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione
del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa; se la medesima
azione è svolta nei confronti dell’agente per la riscossione, questi, se non
vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole, deve chiamare in
causa l’ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l’aver il
contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui
confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa
dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario,
onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito
debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (sez.un., 25 luglio 2007,
n. 16412; conformi, fra varie, sez. un., 4 marzo 2008, n. 5791;ord. 2
febbraio 2012, n. 1532; 29 maggio 2013, n. 13331; 6 giugno 2014, n.
12746; 8 gennaio 2015, n. 97).
La qualità di parte dell’ente impositore non può che riverberarsi, per
conseguenza, sulla sua legittimazione all’impugnazione (in termini, Cass.
7 maggio 2014, n. 9762).
Il ricorso principale va in conseguenza accolto e la sentenza cassata,
con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
dell’Abruzzo, per esame del merito e per la regolazione delle spese.

RG n. 5828/2010
Angelina-M

o estensore

l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a

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per questi motivi
La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo dell’agente per la
riscossione, accoglie quello principale, cassa la sentenza impugnata e
rinvia per nuovo esame nonché per la regolazione complessiva delle

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015. (

spese alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

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