Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12780 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12780 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 28316-2009 proposto da:
ONADO MARCO procura notarile Dr. AJELLO ALFONSO in
MILANO rep. n. 529399 del 03/03/09, TROTTER
ALESSANDRO procura notarile Dr. AJELLO ALFONSO in
MILANO rep. n. 529401 del 03/03/09, PAOLILLO MICHELE
procura notarile Dr. GIACOSA RENATO in MILANO rep. n.
55461 del 27/02/09, MERENGHETTI O MEREGHETTI DAVIDE
procura notarile Dr. AJELLO ALFONSO in MILANO rep. n.
529390 del 02/03/09, RUTIGLIANO MICHELE procura
notarile del Dr. AJELLO ALFONSO in MILANO rep. n.
529347 del 27/02/09, BRAGANTINI SALVATORE procura
notarile Dr. AJELLO ALFONSO in MILANO rep. n. 529235

Data pubblicazione: 06/06/2014

del 27/02/09, PIERRI PAOLA procura notarile del Dr.
AJELLO ALFONSO in MILANO rep. n. 529234 del 27/02/09,
CAPONI EUGENIO procura notarile del Dr. AJELLO
ALFONSO in MILANO rep. n. 529584 del 05/03/09,
PALENZONA FABRIZIO procura notarile Dr. MARIANO

AQUARO GIUSEPPE procura notarile del Dr. AJELLO
ALFONSO in MILANO rep. n. 529237 del 27/02/09,
LENTATI ATTILIO LEONARDO procura notarile del Dr.
AJELLO ALFONSO in MILANO rep. n. 529232 del 27/02/09,
BRUNI FRANCO procura notarile del Dr. AJELLO ALFONSO
in MILANO rep. n. 529583 del 05/03/09, PROFUMO
ALESSANDRO procura notarile del Dr. AJELLO ALFONSO in
MILANO rep. n. 529233 del 27/02/09, MODIANO PIETRO
VITALE ANTONIO procura notarile Dr. AJELLO ALFONSO in
MILANO rep. n. 529236 del 27/02/09, DANIELIS DANILO
procura notarile Dr. GAMBA BENVENUTO in TORINO rep.
n. 175752 del 26/02/09, SAMARIA FERDINANDO procura
notarile Dr. AJELLO ALFONSO in MILANO rep. n. 529396
del 03/03/09, FORNONI LUCA procura notarile Dr.
AJELLO ALFONSO in MILANO rep. n. 529389 del 02/03/09,
UNICREDIT SPA in persona dei legali rappresentanti
pro tempore con procura notarile del Dr. AJELLO
ALFONSO in MILANO rep.

n. 529238 del 27/02/09,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SAN
VALENTINO 21,

presso lo studio dell’avvocato

LUCIANO in ALESSANDRIA rep. n. 138419 del 04/03/09,

CARBONETTI FRANCESCO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DALMARTELLO PAOLO con procure
notarili in calce;
– ricorrenti contro

persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B.
MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato BIAGIANTI
FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati VALENTE ANTONELLA, PALMISANO PAOLO, ERMETES
MARIA LETIZIA giusta delega a margine;

controricorrente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 13/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CARBONETTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ERMETES che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CONSOB COMM.NE NAZ.LE per la SOC.TA’ E LA BORSA in

R.G. 28316/2009
Fatto
La Corte di appello di Milano, con decreto depositato il 13.11.2008 confermava, rigettando
l’opposizione della Unicredit + altre 17 persone fisiche, il provvedimento di irrogazione delle
sanzioni amministrative da parte della Consob – Commissione Nazionale per le società e la borsanei confronti della Unicredit Manca Mobiliarie s.p.a — UBM per un importo di € 268.500, con

operatività su contratti derivati non negoziati in mercati non regolamentati (cd. derivati over the

counter- OTC)
Dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da Alessandro Profumo + 16, quali responsabili
aziendali, non essendo i destinatari della sanzione irrogata nei soli confronti della UMB
Proponevano ricorso per cassazione l’Unicredit s.p.a. e i 17 presunti responsabili aziendali
deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 195 D.Igs 58/1998 (TUF), illegittimità del provvedimento della Corte di
Appello, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui statuisce l’inammissibilità
dell’opposizione delle persone fisiche in quanto non legittimate ad agire, rilevando la loro
legittimazione ad agire;
b) violazione dell’art. 6 D.Igs 58/1998 (TUF) ad opera dell’art. 56, comma 2, lett. a) del
regolamento Consob, 1.7.1998 n. 11522 e omessa disapplicazione dello stesso, in relazione all’art.
360,n. 3 c.p.c., per mancato effettivo esercizio della delega conferita alla Consob, in materia di
individuazione e disciplina delle procedure per l’esercizio dei servizi di investimento, ritenendo
insussistente la pretesa sanzionatoria per non essersi l’intermediario dotato delle procedure interne
idonee a regolamentare l’operatività in prodotti derivati over the counter- OTC per il periodo dal 1
gennaio 2003 al 21 luglio 2005
Gli intimati si sono costituiti con controricorso.
Entrambe le parti presentavano memorie
All’udienza pubblica del 6.2.2014 ,in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Veniva concesso termine alle parti, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., per presentare
osservazioni e la sola Unicredit si avvaleva di tale facoltà.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata.
La questione sottesa al primo motivo, oggetto di contrastanti decisioni delle Sezioni semplici di
questa Corte (esemplificativamente, Cass. 4.2.1998, n. 1144, in contrasto con Cass. 17.1.1998, n.
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obbligo di regresso nei confronti di 17 responsabili aziendali, comminata in relazione alla

415) ha trovato definitiva soluzione in ragione della intervenuta decisione delle Sezioni unite
(30.9.2009, n 20933),
Viene così risolto il preesistente contrasto e si riconosce in subiecta materia la legittimazione
all’opposizione alla persona fisica.
Nei procedimenti sanzionatori instaurati ex art. 195 TUF gli esponenti aziendali dell’intermediario
nei confronti dei quali sia stato adottato il provvedimento sanzionatorio, anche ove non siano
direttamente destinatari dell’ingiunzione (come nella fattispecie, pur essendo previsto l’obbligo di

interesse a proporre l’impugnazione del provvedimento stesso presso la competente Corte di
appello.
Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, arti. 43 e 44, innovando la disciplina dettata dalla L. 2 gennaio
1991, n. 1, che attribuiva ai soggetti esercenti l’attività di intermediazione mobiliare l’esclusiva
responsabilità per le violazioni alle norme di legge o di regolamento od alle disposizioni impartite
dalle autorità di vigilanza, ha introdotto la diretta responsabilità per tali violazioni di coloro che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo presso detti soggetti nonché dei
dipendenti, e disposto che le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni
rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i
responsabili.
Detta disposizione, che, unitamente a quella della diretta responsabilità degli autori delle violazioni,
ribadisce il principio della solidarietà delle società e degli enti ai quali essi appartengono nel
pagamento delle sanzioni, già affermato in via generale per violazioni cui è applicabile una
sanzione amministrativa dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma 3, in funzione di
sollecito della vigilanza sull’operato dei propri organi e dipendenti e di garanzia del pagamento
delle somma dovuta, è stata mantenuta, anche nella parte in cui, per assicurare l’effettività della
sanzione, stabiliva l’obbligo di regresso, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (T.U. delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria), che ha abrogato il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
Questa Corte a Sezioni Unite, con orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi, ha affermato
che l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dall’art. 195, comma nono, del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo
giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui
appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa (come nel caso di specie)
soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev’essere
riconosciuta un’autonoma legittimazione “ad opponendum”, che le consenta tanto di proporre
separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di
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regresso nei confronti di 17 responsabili aziendali),sono legittimati e titolari di un autonomo

opposizione instaurato dalla società o dall’ente, configurandosi in quest’ultimo caso un
litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante
l’applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 20929 del 30/09/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14406 del 15/06/2010; Cass. Sez. 2,

Sentenza n. 7624 del 04/04/2011)
Deve, in via generale, ritenersi ammissibile il ricorso collettivo, cioè proposto da più soggetti con
un unico atto di impugnazione, allorchè i ricorrenti si trovino in analoga situazione, e non solo non

per il medesimo motivo. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5714 del 29/02/2008)
Il conflitto di interessi può essere anche virtuale qualora a seguito del naturale collegamento delle
posizioni delle parti al particolare rapporto esistente tra loro, i relativi interessi risultino suscettibili
di contrapposizione (cfr Cass. 14.6.2005,n. 12741)
Deve, peraltro, ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni
legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti,questione rilevabile anche d’ufficio davanti alla
S.C., impedendo sia all’Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e
personale interesse nonché l’omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli ricorrenti.
Nella fattispecie in esame le censure formulate sia dalla banca che dai responsabili aziendali sono
identiche, ma non sono state indicate nel ricorso le ragioni relative alla mancanza di un conflitto di
interesse tra i ricorrenti, non emergendo una “comunanza di interessi”non solo tra la posizione della
banca ( responsabile solidale) e i singoli esponenti aziendali, ma anche con riferimento ai singoli
esponenti aziendali, con una differente posizione sostanziale che osta alla proposizione di un
ricorso “collettivo” .
Né le considerazioni della banca, riportate in memoria sulla mancanza di conflitto di interessi,
possono trovare accoglimento, in quanto il carattere disomogeneo delle posizioni sostanziali della
banca e dei soggetti collettivamente ricorrenti, non appare riconducibile a unitarietà, nonostante la
unicità dei motivi di ricorso e non consente di attribuire loro la qualità di parte unica, anche se
soggettivamente complessa che legittima l’ammissibilità di un’azione plurisoggettiva, anche in
forza dell’obbligo di regresso della banca nei confronti dei responsabili aziendali.
Né è stato dimostrato nell’atto di opposizione, come la posizione della banca e di ciascun ricorrente
fosse sostanzialmente coincidente o assimilabile a quella degli altri responsabili aziendali al fine di
consentire la verifica della sussistenza della comunanza di interessi dei vari ricorrenti.
Qualora dalle deduzioni delle parti non risultino elementi tali da poter rilevare la mancanza di
conflitto di interessi tra le diverse posizioni individuali, il ricorso va dichiarando inammissibile

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sussista alcun potenziale conflitto di interesse tra i medesimi, ma i provvedimenti vengano censurati

nella sua interezza, dovendo prendere in considerazione le specifiche posizioni individuali con
riferimento alle singole censure.
I motivi di opposizione, formulati non dell’interesse specifico di ciascun singolo opponente, bensì
in favore della generalità della “gruppo”, rende impossibile lo scrutinio dell’effettiva legittimità
della sanzione in capo ai singoli ricorrenti, in quanto, pur essendo ammissibile, come già
evidenziato, la legittimazione e l’interesse dell’agire dei responsabili aziendali, vanno correlati
all’esigenza di verificare i presupposti di ammissibilità del ricorso medesimo il quale è consentito
loro, di cui non è stata fornita valida prova.
Il secondo motivo rimane assorbito
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 2.4.2014

solo in presenza in capo ai ricorrenti di posizioni giuridiche non disomogenee e non configgenti tra

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