Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1278 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 21/01/2020), n.1278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2278-2019 R.G. proposto da:

LIBERTY SAS DI S.F., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 61,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BRUNELLI;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,

presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI LOMBARDO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MILANO, depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA;

lette le conclusioni scritte de Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia rigettare l’istanza di regolamento

facoltativo di competenza, affermando la competenza del Tribunale di

Milano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Mediocredito Italiano S.p.A. adiva il Tribunale di Milano perchè accertasse essere intervenuta la risoluzione ex art. 1456 c.c. di contratto di locazione finanziaria stipulato il 12 novembre 2008, quale concedente, dalla sua dante causa Leasint S.p.A. con Liberty s.a.s. di S.A. – poi divenuta Liberty s.a.s. di S.F. -, quale utilizzatrice, e perchè conseguentemente ordinasse a quest’ultima la restituzione dell’immobile oggetto del contratto, ovvero un locale ad uso di deposito commerciale sito in Napoli. La risoluzione sarebbe intervenuta per inadempimento della utilizzatrice all’obbligo del pagamento dei canoni, essendosi la concedente avvalsa di una clausola risolutiva espressa.

Controparte si costituiva, a seguito della rituale notifica del ricorso e del conseguente decreto effettuata il 7 settembre 2018, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito in forza degli artt. 19,20 e 21 c.p.c., e adducendo pure l’inapplicabilità dell’art. 19 delle condizioni generali di contratto stabilente la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per le controversie riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto. Tale articolo, infatti, sarebbe stato privo della doppia sottoscrizione, e inoltre non avrebbe incluso nel suo ambito di applicabilità la controversia relativa alla risoluzione del contratto.

Il Tribunale, con ordinanza definitiva del giudizio sommario depositata il 7 dicembre 2018, disattendeva l’eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, accoglieva la domanda, accertando quindi l’intervenuta risoluzione del contratto e condannando la convenuta al rilascio immediato dell’immobile, oltre alle spese di lite.

Liberty s.a.s. di S.F. ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza articolato in due motivi, da cui si è difesa Mediocredito Italiano S.p.A. con memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c.

Il Procuratore Generale ha concluso nel senso del rigetto, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Milano.

2. Risulta ictu oculi che il ricorso per regolamento proposto da Liberty s.a.s. di S.F. è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Invero, anche quando il ricorso veicola l’istanza di regolamento di competenza, in quanto rientrante nel genus dell’impugnazione davanti al giudice di legittimità è comunque soggetto al paradigma della suddetta norma, per cui, in particolare, non può essere conformato realizzando il c.d. assemblaggio per ricostruire la vicenda processuale (v. Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2009 n. 20395: “E’ inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito – applicabile anche a detto mezzo di impugnazione – mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione.”).

Al contrario, nel caso in esame, la premessa descrittiva dei fatti processuali (pagine 1-9 del ricorso) consiste nella trascrizione prima del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (pagina 2), poi, dato atto dell’emissione del decreto, della sua notifica e della costituzione dell’attuale ricorrente, nella trascrizione della comparsa di risposta (pagine 3-7) e infine, dopo aver dato ulteriormente atto della celebrazione dell’udienza, nella trascrizione della sentenza impugnata (pagine 7-9). Il che conduce, quindi, ad una piena inammissibilità per evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, assorbendo ogni altro profilo.

Il ricorso per regolamento pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA