Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1278 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4024/2010 proposto da:

CASA IDEA MOBILI SRL (OMISSIS) in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO Francesco, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI MARIA ANTONIETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato

PALERMO Achille, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

LA CASA IDEA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 679/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA

dell’8.10.09, depositata il 07/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 21 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 31 gennaio 2010 e notificato il 5 febbraio successivo, la Casa idea mobili s.r.l. in liquidazione ha chiesto, con quattro motivi, l’annullamento della sentenza depositata in cancelleria il 7 novembre 2009 e notificatale il 2 dicembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Catania aveva confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra C.A. da un lato e Casa idea mobili s.r.l. e Casa idea s.r.l. dall’altro nel periodo dal 1 settembre 1975 al 15 novembre 1995, condannando le due società, in via solidale tra di loro, a pagare al C., a titolo di differenze retributive, la somma di Euro 43.093,18 – oltre accessori di legge.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1 – vizio di motivazione della sentenza, quanto al rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva della società relativamente al periodo dal 1983 al 1986, durante il quale l’appellato avrebbe lavorato per una diversa società (la Teorema);

2 – vizio di motivazione, in ordine alla conferma della valutazione del giudice di primo grado, secondo cui le due convenute avrebbero costituito di fatto un’impresa unitarià;

3 – vizio di motivazione della sentenza, nel ravvisare nel rapporto del C. con le due società un rapporto di lavoro di natura subordinata;

4 – violazione dell’art. 75 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile, in quanto svolta unicamente in appello, la deduzione della società appellante di difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda il periodo di rapporto dal 1 settembre 1975 al 30 ottobre 1979. In proposito, la società deduce di avere richiesto di produrre in appello, a sostegno di tale deduzione, una serie di documenti da cui risulterebbe la costituzione della stessa solo in data 5 gennaio 1979 e l’inizio dell’attività con la data del 30 ottobre del medesimo anno.

C.A. ha resistito alle domande con un proprio rituale controricorso, mentre la Casa idea s.r.l., regolarmente intimata, è rimasta contumace nel presente giudizio di cassazione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

I primi tre motivi, che conviene trattare congiuntamente, investono la motivazione della sentenza impugnata, censurata di insufficienza e contraddittorietà in ordine ad una serie di fatti controversi in giudizio e ritenuti decisivi, nel senso che la corretta considerazione di essi avrebbe condotto con certezza ad una diversa soluzione della controversia (cfr., in proposito, ad es., Cass., sez. 3^, 21 novembre 2006 n. 24744; sez. 1^, 22 gennaio 2007 n. 1270).

Al riguardo, va ricordato che il vizio di motivazione attiene ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, rispetto al quale il controllo in sede di legittimità non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta dal giudice, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile.

Tale controllo riguarda viceversa unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i fatti della controversia, dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).

Ciò posto in via di principio, si rileva nel caso in esame che la critica alle valutazioni operate dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado, viene condotta dalla società ricorrente nei due primi motivi di ricorso alla luce della considerazione solo parziale del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, concludendo pertanto per la insufficienza dello stesso a sostenere tali valutazioni.

Nel primo motivo viene infatti omessa, nel giudizio di insufficienza della motivazione, la considerazione, pur indicata come presente nelle valutazioni dei giudici, delle dichiarazioni del teste D. M., le quali coprivano tutto il periodo in contestazione riportato in tale motivo.

Ricostruito nella sua integrità il discorso valutativo svolto al riguardo dai giudici, la censura della ricorrente si limita a sovrapporre ad esso una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo al secondo motivo di ricorso, ove la ricorrente omette di valorizzare (per riferendole) alcune importanti considerazioni svolte dalla Corte territoriale in sede di accertamento del fatto che le due società costituissero un’impresa unitaria, quali il fatto che oltre a essere gestite e amministrate congiuntamente dalle medesime persone, operando nel medesimo settore commerciale, le due società utilizzassero per i trasporti il medesimo mezzo, svolgessero la propria attività in locali unici, ove si trovava un listino prezzi identico per ambedue, che indifferentemente potevano impartire ordini al C., svolgente la propria attività per entrambe.

Il terzo motivo censura il fatto che la Corte territoriale, nel qualificare il rapporto tra le parti come di lavoro subordinato, avrebbe dato rilevanza a deposizioni testimoniali poco attendibili, trascurandone viceversa altre attendibili.

Anche in questo caso, avendo i giudici di merito dato adeguato, dettagliato conto delle ragioni della selezione operata nella valutazione delle prove acquisite, seguendo un iter logico-giuridico immune da vizi o da carenze decisive, la denuncia della società si pone piuttosto come sostanziale richiesta di una nuova valutazione del fatti alla luce delle medesime prove esaminate dai giudici di merito, cosa inammissibile in questa sede di legittimità.

Infine è manifestamente infondato l’ultimo motivo di ricorso.

La deduzione ritenuta tardiva e quindi inammissibile dalla Corte territoriale, così come prima indicata, non concreta in realtà una deduzione di difetto di legittimazione passiva, ma unicamente una questione di merito, la quale, formulata con la deduzione di elementi di fatto noti fin dall’introduzione del giudizio di primo grado e che ampliano l’ambito della controversia, realizza una eccezione in senso proprio rimessa esclusivamente al potere dispositivo della parte, per cui valgono nel rito del lavoro sia l’onere di allegazione e di prova in primo grado sia la preclusione di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, in grado di appello (cfr., da ultimo, Cass. 10 giugno 2009 n. 13369).

La legittimazione attiva o passiva ad causam attiene infatti alla regolarità formale del contraddittorio – che come tale deve essere controllata d’ufficio dal giudice, anche in sede di legittimità -, e consiste nel potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa mediante la rappresentazione di fatti in astratto idonei – per la legge che lo regola -, secondo la prospettazione attorea, a fondare il diritto azionato, a prescindere dalla titolarità effettiva, attiva o passiva, di tale rapporto (cfr., per tutte, recentemente, Cass. 30 maggio 2008 n. 14468 e 3 giugno 2009 n. 12832).

Diversamente, il tema della effettiva titolarità del rapporto dedotto in un giudizio attiene al merito della controversia e dipende dall’effettivo accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa, secondo le regole proprie di esso.

Nel caso in esame, contestando di essere stata la datrice di lavoro del C. nel periodo dal 1 settembre 1975 al 30 ottobre 1979, in quanto ancora non operante sul mercato, la società investe il tema della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio dall’originario ricorrente, con deduzioni di fatti, sostenute dalla richiesta di produzioni documentali, a lei noti fin dall’introduzione del giudizio di primo grado e dedotti per la prima volta in appello.

Trattasi pertanto di eccezione in senso proprio, la cui deduzione per la prima volta in appello implica violazione della regola del doppio grado di giurisdizione e della lealtà del contraddittorio, correttamente pertanto evitata dalla Corte territoriale con la dichiarazione di inammissibilità della stessa”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

Prima della data dell’adunanza in Camera di consiglio, è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato ad C.A. nonchè la dichiarazione di quest’ultimo di accettazione della rinuncia, notificata alla ricorrente.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con l’integrale compensazione tra le parti delle relative spese, alla stregua di quanto convenuto tra le parti con gli atti da ultimo indicati.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando integralmente le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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