Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1278 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1278 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 12775-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SCOGLIO SRA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
lettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO N1ARIA CESARO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE;

– controricorrente avverso la sentenza n. 10162/7/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/11/2014;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
depositata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
N_APOLITAN O.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha
depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 10162/7/2014, depositata il 21 novembre 2014, la
CTR della Campania accolse l’appello principale della Scoglio S.p.A.
(di seguito società), rigettando nel contempo l’appello incidentale
dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTP di Napoli che
aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso avviso di
accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2003.
La CTR, in riforma dell’impugnata sentenza, che aveva pronunciato
nel merito riconoscendo parzialmente fondata la pretesa impositiva
dell’Amministrazione, ritenne che quest’ultima fosse decaduta dal
potere di accertamento per decorso dei termini.
Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società resiste con controricorso, cui è seguito il deposito di
memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 57, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove, accogliendo l’appello
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 h/1s – c.p.c.,

principale della società, rigettando nel contempo quello incidentale
dell’Amministrazione, ha accolto l’eccezione di decadenza dell’Ufficio
dall’esercizio del potere impositivo, sebbene quest’ultima fosse
inammissibile perché formulata per la prima volta dalla contribuente
con il ricorso in appello, ciò comportando, dunque, un indebito

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso motivo di
ricorso, avendo l’Amministrazione fatto esplicito riferimento, quanto
alla norma che si assume violata, al 1 ° comma dell’art. 57 del d. lgs. n.
546/1992, che si riferisce al divieto di proposizione di domande nuove
in appello, laddove la doglianza è invece riferita all’avere la pronuncia
impugnata deciso sulla questione della decadenza dell’Agenzia delle
Entrate dall’esercizio del potere impositivo, avente natura di eccezione.
L’assunto della controricorrente non può essere condiviso.
Il riferimento, da parte dell’Amministrazione, al divieto di
proposizione di domanda nuova anziché di eccezione nuova va colto
in relazione alla posizione formale nel processo che acquisisce la
contribuente.
Sebbene, infatti, non vi sia dubbio che sul piano sostanziale essa fosse
convenuta rispetto alla pretesa impositiva fatta valere
dall’Amministrazione, la società, avuto riguardo all’impugnazione
dell’avviso di accertamento attraverso la quale ha chiesto
l’annullamento dell’atto impugnato, si pone sul piano formale come
attrice. Da ciò deriva che è corretto il riferimento, quale norma della
quale l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione, all’art. 57, comma
1, del d. lgs. n. 546/1992, poiché, come già chiarito da questa Corte
(cfr. Cass. sez. 5, 16 febbraio 2012, n. 2201), tale situazione ricorre
quando la domanda proposta dinanzi al giudice di secondo grado sia
formata su diversa causa petendi, cioè su presupposti di fatto o su
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allargamento del Menta decidendum.

situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, introducendo
quindi un nuovo tema d’indagine e di decisione.
Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie in esame, nella quale la
domanda di annullamento dell’avviso di accertamento era stata fondata
in primo grado unicamente su contestazioni riguardo al merito della

la decadenza dell’Amministrazione dall’accertamento in relazione agli
artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972, per
insussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini.
Per costante indirizzo di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5,
9 gennaio 2015, n. 171; Cass. sez. 5, 27 gennaio 2012, n. 1154; Cass.
sez. 5, 27 giugno 2011, n. 14028), infatti, per quanto qui rileva, «in
materia tributaria, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria
dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto
stabilita in favore e nell’interesse di quest’ultimo in materia di diritti da
esso disponibili, configura un’eccezione in senso proprio che, in sede
giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente».
Non essendo stata formulata in primo grado, con il ricorso avverso
l’avviso di accertamento, dal contribuente l’eccezione di decadenza
dell’Agenzia delle Entrate dall’esercizio del potere impositivo, la CTR
avrebbe dovuto quindi rilevare la novità dell’eccezione quale proposta
per la prima volta in grado d’appello e conseguentemente ritenerla
inammissibile.
La pronuncia impugnata, che ha invece pronunciato nel merito,
ritenendo ormai decorso il termine di decadenza sul presupposto che
nella fattispecie in esame non potesse operare il raddoppio dei termini,
in relazione al disposto degli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del
d.P.R. n. 633/1972 nella loro formulazione applicabile

ratione temporis

al

presente giudizio, va dunque cassata, in accoglimento del primo
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pretesa impositiva, solo in grado d’appello avendo la società eccepito

motivo, restando assorbito il secondo, con rinvio alla CTR della
Campania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 o4tobre 201

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla

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