Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1278 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 30/09/2016, dep.19/01/2017), n. 1278
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15821/2014 proposto da:
A.G., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI in persona del Presidente del consiglio p.t., MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende;
– controricorrenti –
nonchè da
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del
Consiglio p.t., domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per
legge;
– ricorrenti –
contro
AB.CA., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 2387/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/09/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato MARCO TORTORELLA;
udito l’Avvocato ANGELO VITALE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo
del ricorso dei medici, stralcio motivo 3^.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. I medici indicati in epigrafe, con capofila Ab.Ca. hanno proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza del 29 aprile 2013, con cui la Corte di Appello di Roma ha provveduto in grado di appello su due appelli separatamente proposti e riuniti ed ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma nel marzo del 2008 sulla domanda da loro introdotta, unitamente ad altri medici, per il riconoscimento dell’adeguata remunerazione, in relazione alla frequenza di corsi di specializzazione medica nella situazione di inadempimento statuale dell’obbligo di recepimento delle direttive 75/362CEE e 82/76/CEE, adempiute tardivamente dallo Stato Italiano con il D.Lgs. n. 257 del 1991, senza che fosse considerata la loro posizione.
p.2. Avverso la stessa sentenza un autonomo ricorso, depositato dopo l’iscrizione a ruolo di quello indicato sub p.1., è stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro i medici indicati in epigrafe.
p.3. Le amministrazioni intimate con il ricorso sub p.1. hanno resistito con controricorso a detto ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Con il terzo motivo il ricorso principale lamenta che, per i medici che sono ivi espressamente indicati, il diritto risarcitorio sarebbe stato escluso perchè essi avevano iniziato il corso di specializzazione nell’anno accademico 1982-1983.
Peraltro per i medici B., G., I., L., M., R., Sa., V. e Z., la lamentata esclusione ha riguardato solo uno dei due corsi di specializzazione frequentati.
L’esclusione è stata disposta dalla Corte capitolina sulla base di un orientamento assolutamente consolidato e prevalente di questa Corte, che è, però, ora in discussione davanti alle Sezioni Unite.
p.2. Riguardo alle posizioni di detti medici, il Collegio rileva che la trattazione, previa separazione della parte del ricorso principale oggetto del detto terzo motivo, dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla quaestio iuris oggetto del motivo (che risulta ad Esse rimessa con ordinanze interlocutorie n. 21654 del 2015 e n. 23652 del 2015 e sulla quale risulta ora da Esse disposto rinvio pregiudiziale comunitario con ord. n. 23582 del 2016).
PQM
La Corte dispone la separazione della trattazione, dal resto del ricorso principale e dal ricorso incidentale, della trattazione delle posizioni dei medici ricorrenti di cui al terzo motivo oggetto del ricorso principale. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione di quanto oggetto della presente separazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017