Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12779 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12575-2018 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130,

presso lo studio dell’avvocato TERESA MACRI’, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6008/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MACRI’ che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.F. propone ricorso, svolgendo sei motivi, illustrati con memorie, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 6008/2017, che aveva rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 7819/38/2016, la quale aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS), con cui l’Ufficio, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva rideterminato il nuovo classamento ed aumentata la rendita di una unità immobiliare sita nel Comune di (OMISSIS). Il contribuente eccepiva, inter alia, il difetto assoluto di motivazione dell’accertamento, in quanto il nuovo classamento non era stato preceduto dal sopralluogo, inoltre, era stata omessa la descrizione del fabbricato e degli interventi di riqualificazione urbana che avevano determinato la revisione. La Commissione Tributaria Regionale non riteneva sussistente il difetto di motivazione dell’atto impugnato. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e violazione e/o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il contribuente rileva che nella conclusione del ricorso in appello aveva chiesto in via principale che venisse dichiarato illegittimo, nullo, ovvero che venisse annullato e privato di effetti l’accertamento contestato: a) per essere stata omessa, nell’avviso in contestazione, la descrizione del fabbricato nonchè l’indicazione di quegli interventi di riqualificazione che ne hanno determinato la revisione;

b) per il mancato riferimento, da parte dell’Ufficio, alle unità tipo introdotte dal D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 7;

c) per essere stata l’indagine relativa al rapporto tra il valore medio di mercato e quello catastale effettuata limitatamente alle microzone elencate a pagina 2 dell’avviso di accertamento e non già all’insieme delle microzone comunali e ciò in violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335;

d) per essersi l’Ufficio riferito ad un indefinito valore medio di mercato, senza tenere quindi conto dei differenti valori unitari delle singole unità immobiliari;

f) per l’irrilevanza, alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte, della comparazione con altri immobili, effettuata dall’Ufficio e, comunque, per essere la stessa priva di qualunque valenza probatoria oltre che, per quel che attiene ai subalterni del fabbricato, posta in essere tardivamente;

g) per omessa disparità di trattamento tra immobili aventi fin dall’origine la categoria A/10 e immobili che hanno, invece, acquistato tale categoria solo a seguito di condono edilizio.

La Commissione Tributaria Regionale non avrebbe risposto alle specifiche doglianze sopra indicate, mentre avrebbe addirittura

fatto riferimento ad un significativo scostamento del rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, laddove nel caso

in esame tale requisito difetterebbe del tutto, essendo stato detto rapporto limitato alle rnicrozone elencate a pag. 2 dell’avviso di accertamento e non già all’insieme delle microzone comunali.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e violazione e/o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993; del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, (cd. procedura DO-CFA), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto i giudici di appello si sarebbero limitati a fare proprie le considerazioni svolte da parte appellata a pag. 10 delle controdeduzioni, da essa tardivamente depositate, dimostrando di ignorare le richieste avanzate dall’appellante nel ricorso in appello, il quale aveva dedotto che quando il classamento conseguiva ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente vi era sempre la necessità di un sopralluogo o, quanto meno, di una verifica.

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che parte appellante aveva dedotto l’inapplicabilità nella fattispecie della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in presenza di una variazione catastale presentata dal contribuente.

4. Con il quarto motivo di denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che i giudici di appello, pur avendo rilevato che il contribuente nella fase contenziosa può offrire liberamente la riprova dell’assunto che il proprio immobile abbia caratteristiche tali da sottrarlo alla ratio per il riclassamento per microzona di appartenenza, avrebbero ritenuto tale onere non assolto nonostante la documentazione depositata in secondo grado, con la nota in data 7.4.2017.

5. Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il contribuente deduce che la doglianza esposta con il motivo esprime un fatto già oggetto del motivo precedente, in quanto la Commissione Tributaria Regionale, ritenendo non assolto da parte dell’appellato l’onere probatorio cui essa fa riferimento, avrebbe dimostrato di essersi completamente disinteressata della documentazione versata in atti dal contribuente e della richiesta di CTU avanzata in via subordinata, dimostrativa della volontà del richiedente di fare chiarezza sul classamento da dare all’immobile posseduto. Inoltre, i giudici di appello non avrebbero fatto buon governo dell’art. 115 c.p.c. al quale fa rinvio il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 1 e dell’art. 154 c.p.c., comma 1; del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, comma 1, art. 32, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Il ricorrente deduce che il presente motivo è proposto in via subordinata, rappresentando che l’appellante aveva dedotto, con memoria difensiva depositata in data 13.9.2017, che l’Agenzia delle entrate si era costituita tardivamente, oltre il termine di sessanta giorni, con conseguente decadenza della possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio. Su tali eccezioni i giudici di appello non avrebbero dedotto alcunchè.

7. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica. Di tali mezzi si evidenzia la “ragione più liquida” relativa all’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato. In ragione della fondatezza della censura, per i rilievi di seguito enunciati, consegue l’assorbimento del sesto motivo, proposto in subordine.

a) L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dal a collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri stintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare” quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8 cit., commi 6, 7 e 8).

b)Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente) che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. L’obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti già munita. Questa Corte ha, infatti, precisato che: ” in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca ‘unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

c) Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal signitificativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.

Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha, infatti, chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione”.

Si impone, pertanto, un corretto utilizzo della metodologia del riclassamento ai sensi delle norme citate, che, a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019).

d) Tanto premesso, nella specie, è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle rnicrozone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dall’art. 1, comma 335, cit., ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicate indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo. La motivazione dell’atto di riclassamento non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della stessa, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

e) Il tenore dell’atto impugnato non risponde ai requisiti sopra ampiamente illustrati. Non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019). “Oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe” (Cass. n. 19810 del 2019). Si deve, quindi, ribadire il principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso” (Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 23129 del 2018).

8. Ciò premesso, va rilevato che ai giudici di appello non si sono uniformati ai principi di diritto enunciati, ritenendo che:

“il presupposto della revisione di identifica con la peculiare esigenza di ovviare al significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza così anche la necessità di indicare specifiche caratteristiche dell’immobile”, quindi, senza ritenere necessaria l’indicazione sulla qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui le unità sono situate, e soprattutto il riferimento alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.

9. In definitiva, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo il secondo il terzo il quarto e il quinto motivo di ricorso, e dichiara assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso, in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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