Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12779 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. I, 25/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15329/2006 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 34, presso lo studio dell’avvocato DI MUZIO MARIA LAURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LICASTRO Domenico, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto N. 335/05 R.E.R. della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO del 28/02/06, depositato il 17/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “il relatore designato RILEVA che la Corte di Appello di Catanzaro, pronunziando sul ricorso per equa riparazione proposto da V.P. nei confronti del Ministero della Giustizia (RG. n. 335/05), con decreto del 17.3.2006 ha rigettato la domanda, pur ritenendo irragionevole la durata del procedimento penale nei confronti del ricorrente nella misura di sette anni e tre mesi, e ciò in relazione all’intervenuta prescrizione del reato contestato che avrebbe determinato un beneficio per l’imputato;

che per la cassazione di tale decreto V.P. ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 5.5.2006, al quale non ha resistito l’intimato;

che ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 23.3.2006 devono essere applicate le disposizioni di cui al Capo 1^ D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per la parte di interesse, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., secondo il quale l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto;

OSSERVA che, seppur con impropria formulazione (vale a dire con l’invito ad applicare principio di diritto già affermato da questa Corte in caso analogo), può ritenersi che con il ricorso in oggetto V.P. abbia posto il prescritto quesito di diritto in ordine alla configurabilità di pregiudizio riconducibile alla durata non ragionevole del processo nel caso in cui, trattandosi di procedimento penale, il ritardo nella definizione abbia comportato l’estinzione del reato per prescrizione;

che essendo il diritto all’indennizzo ordinariamente e fisiologicamente riconducibile alla durata eccessiva nella trattazione, non pare sufficiente ad escluderlo il fatto oggettivo in sè (pur astrattamente favorevole) della prescrizione del reato;

che in particolare, come già affermato da questa Corte (C. 03/12935, C. 02/15449) occorre viceversa a tal fine tener conto del comportamento della parte, per verificare se il richiamato effetto estintivo sia o meno dipendente da tecniche dilatorie adottate nello svolgimento del processo; che, ove condiviso il detto rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di Consiglio e definito con la cassazione del decreto impugnato, con rinvio per una nuova delibazione alla luce del principio sopra rappresentato”.

In esito all’adunanza in Camera di consiglio del 3.4.2007 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato e, dopo la rinnovazione eseguita nei termini, l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con le seguenti precisazioni.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, per le ragioni indicate nella relazione, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.500,00, per l’irragionevole durata accertata (a. 7 m. 3), oltre interessi legali dalla domanda nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 6.500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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