Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12779 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2591-2015 proposto da:

IME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO BONASERA;

– ricorrente –

contro

P.S. SAS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMELO ASERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1982/2014 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La s.r.l. I.M.E. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la P.S. s.a.s. avverso la sentenza del 23 maggio 2014, con cui il Tribunale di Catania ha deciso su un’opposizione agli atti esecutivi introdotta da essa ricorrente in relazione ad un’esecuzione per espropriazione presso terzi nei suoi confronti promossa dall’intimata.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non v’è stato deposito di memorie.

Considerato che:

1. Il ricorso, come prospettato dalla proposta del relatore ed eccepito dall’intimata, appare manifestamente inammissibile per tardività, in quanto, vertendosi in tema di opposizioni in materia esecutiva, non operava la sospensione feriale dal 1 al 16 settembre 2016 (ex multis, Cass. (ord.) n. 22484 del 2014) ed il termine c.d. lungo per la proposizione del ricorso per cassazione si consumò il 22 novembre 2014, mentre la notificazione è avvenuta (dal punto di vista della notificante) nel gennaio del 2016.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Giusta la richiesta, se ne deve disporre la distrazione a favore del difensore della resistente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese giudiziali, liquidate in euro tremila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avvocato Carmelo Asero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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