Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12779 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12579-2020 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI n.

137 presso lo STUDIO MONTEFIORI – CUCINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3154/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino senegalese B.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha negato la protezione internazionale o umanitaria da egli invocata dopo aver “lasciato il proprio Paese per sfuggire al “fambonding”, un idolo animista da cui temeva di essere punito ed ucciso, avendo egli, musulmano, intenzione di sposare una ragazza cristiana nonostante l’opposizione della propria comunità”;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. il ricorrente ha depositato memoria datata 4 gennaio 2021;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1A, Conv. Ginevra 1951; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 14, lett. b), nonchè l’omesso esame di fatti decisivi e la “motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria”, “ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”;

2.2. il secondo prospetta la “illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2008, artt. 8, 10, 13 e 27; artt. 16 e 46 dir. 2013/32/UE; artt. 6 e 13 Conv. EDU; art. 47 Carta diritti fondamentali UE” nonchè “violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria”;

2.3. il terzo motivo denunzia la “violazione ed errata applicazione D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 14, lett. b)” sulla protezione sussidiaria e umanitaria.

4. Tutti i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.

4.1. Innanzitutto, i primi due veicolano vizi eterogenei – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – senza trattarli separatamente, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

4.2. In secondo luogo, le censure motivazionali sono formulate senza l’osservanza dei canoni imposti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), per cui il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5. A ciò si aggiunga, quanto al primo motivo, che esso attiene al merito della decisione, che mira sostanzialmente a stravolgere, allegando che “l’agente di persecuzione è rinvenibile nella figura del “Fanbondi” (..) che non è un idolo o un jinn (spirito), come erroneamente tradotto, ma una maschera Mandingo di Casamance (..) che garantisce la continuità delle tradizioni ancestrali e assicura la polizia della comunità” e che “la popolazione meno colta non sappia o, comunque, per ragioni di credo, non possa affermare che siano persone”, quando dalla sentenza risulta che in realtà il ricorrente è “un soggetto di età matura e personalità format, in buona salute, con solidi legami familiari in patria, con istruzione medio-alta (studi liceali e iscrizione all’università)”.

6. Quanto al secondo motivo, va rimarcato che il ricorrente allega C.O.I. sulla regione del Casamance risalenti al 2016 (v. pag. 4 ricorso) mentre quelle valutate dal Tribunale sono aggiornate al 2019.

7. Infine il terzo mezzo è generico e difetta di autosufficienza, mescolando con disinvoltura la protezione sussidiaria con quella umanitaria.

8. Alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, essendosi il Ministero intimato costituito senza svolgere difese.

9. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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