Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12778 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11307-2016 proposto da:

N.R., N.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

PALERMO, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO FINETTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1946/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1946/2015, depositata il 5 novembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, così, ha integralmente riformato la pronuncia di prime cure che aveva annullato un avviso di liquidazione emesso per il recupero a tassazione ordinaria delle imposte di registro ed ipocatastali dovute in relazione a contratto di compravendita di un compendio di terreni e fabbricati (denominato Podere (OMISSIS)) registrato in data 26 aprile 2001;

– il giudice del gravame ha ritenuto che: – diversamente da quanto statuito dalla Commissione tributaria provinciale, nella fattispecie non era maturato per l’amministrazione il termine di decadenza triennale in ragione della proroga (biennale) disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, con riferimento alle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; – come dedotto dall’Agenzia, nella fattispecie si era perfezionata la decadenza (triennale) prevista dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, posto che i contribuenti non avevano assolto al relativo “onere di attestazione” e che il “superamento del limite temporale” era imputabile a loro negligenza per non essersi adoperati “anche con eventuali solleciti per interrompere l’anzidetto termine”;

2 – N.L. e N.R. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., – avuto riguardo all’omessa pronuncia sulla deduzione di inapplicabilità, nella fattispecie, della proroga (biennale) dei termini previsti per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, qual disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, ed in relazione al profilo di censura involgente il perfezionamento, in data successiva al termine fissato per la definizione agevolata, della violazione in contestazione (art. 11, commi 1 bis, cit.), – nonchè violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento alla stessa L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, ed al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, ed avuto riguardo al medesimo profilo di censura dianzi evidenziato;

– il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reitera la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che, nella fattispecie, si poneva “l’effettiva vera ed unica problematica” costituita dalla prospettabilità dell’agevolazione con riferimento ad “un immobile iscritto al Catasto Fabbricati”, questione, questa, non emergente dalla motivazione dell’avviso di liquidazione, – ove si prospettava “un non meglio precisato ritardo che soltanto nella fase giudiziale è divenuta un’apodittica… negligenza dei contribuenti”, – nè esaminata dal giudice del gravame;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e, rispettivamente, omessa valutazione di fatto decisivo oggetto di discussione, assumendo, nello specifico, che: – una volta presentata l’istanza di rilascio del certificato definitivo, essi esponenti ben avrebbero potuto attendere la definizione del relativo procedimento “senza necessità di ulteriore loro attività” e, ad ogni modo, – rilasciato un “attestato provvisorio col quale veniva escluso un fabbricato del quale non risultava “acclarata la sua ruralità”, avevano diritto di dimostrare, in giudizio, la sussistenza dei presupposti della reclamata agevolazione; – il giudice del gravame aveva “totalmente omesso di considerare” la richiesta del certificato definitivo (da essi esponenti presentata in data 22 luglio 2003), così che (ancora una volta) non poteva ritenersi sussistente quella (rilevata) negligenza che era stata posta a fondamento della decadenza dall’agevolazione in discorso;

2. – il primo motivo è destituito di fondamento;

2.1 – premesso che nella fattispecie, – risultando il dispositivo conforme a diritto (art. 384 c.p.c., comma 4), – rispetto alla denunciata omessa pronuncia si porrebbe (solo) l’esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza (cui non è di ostacolo il denunciato error in procedendo; v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), in quanto la correzione (anch’essa solo in diritto) non implica valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939), rileva il Collegio, – secondo un maggioritario, e qui condiviso, orientamento della Corte, cui, pertanto, va data continuità, – che in tema di violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l’irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, sicchè è prorogato di due anni, restando priva di rilievo la circostanza che il termine per la presentazione dell’istanza di definizione agevolata scada in data anteriore al termine cui si correla l’evento integrativo (e perfezionativo) della stessa agevolazione (nella fattispecie, il termine triennale di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2), “atteso che, ai fini dell’astratta definibilità del rapporto d’imposta, è essenziale unicamente l’intervenuta o omessa registrazione entro il 30 settembre 2003, mentre è ininfluente la non ancora maturata perdita del beneficio fiscale.” (v., in particolare, l’articolata motivazione di cui a Cass., 14 febbraio 2018, n. 3541; e v. altresì, ex plurimis, Cass., 28 giugno 2016, n. 13342; Cass., 19 novembre 2014, n. 24683);

3. – il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

3.1 – il ricorso per cassazione, – alla stregua dei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., – deve assolvere al principio di autosufficienza e, così, contenere tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza ed a consentire, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (art. 366, c. 1, n. 6, c.p.c.; v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2018, n. 29093; Cass., 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. Sez. U., 25 marzo 2010, n. 7161; Id., 2 dicembre 2008, n. 28547; Id., 31 ottobre 2007, n. 23019);

3.2 – con riferimento alle implicazioni di detto principio, – avuto riguardo alla motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato e, rispettivamente, ai motivi di ricorso (ed alle difese svolte nel giudizio di secondo grado), – parte ricorrente non riproduce, nemmeno in sintesi, nè il contenuto motivazionale dell’atto impugnato (per il rilievo che la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi, v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786) nè le questioni, e le eccezioni, svolte nel giudizio di secondo grado (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56);

– va, ad ogni modo, rimarcato che la pretesa impositiva risultante dall’atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi) l’oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909), così che, – per come assumono gli stessi ricorrenti in ordine alla contestata fattispecie del “ritardo” nella presentazione del certificato definitivo, – non è dato comprendere in quali termini si sia integrato l’omesso esame del giudice del gravame a fronte di una fattispecie (quella relativa ai requisiti oggettivi dell’agevolazione) che non formava oggetto della pretesa impositiva;

4. – il terzo motivo, – che, anch’esso misto (come i precedenti), pur prospetta profili di inammissibilità, – è destituito di fondamento;

4.1 – sotto il profilo della violazione di legge, deve, innanzitutto, considerarsi che, secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte, in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui alla detta legge, art. 4, comma 1, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (v., ex plurimis, Cass., 14 novembre 2018, n. 29293; Cass., 5 luglio 2018, n. 17642; Cass., 26 luglio 2016, n. 15489; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25438; Cass., 4 marzo 2013, n. 5349; Cass., 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15953);

– si è, quindi, soggiunto, che non può imputarsi al contribuente il superamento di detto termine (triennale) qualora ciò sia dovuto a colpa degli uffici competenti (e, dunque, all’indebito ritardato rilascio del certificato), purchè il contribuente offra la prova “di aver operato con adeguata diligenza anche dopo la mera richiesta, allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile ad evitare la decadenza, non essendo sufficiente soltanto la mera sua richiesta iniziale” (così Cass., 16 aprile 2010, n. 9159; v. altresì, ex plurimis, Cass., 7 febbraio 2018, n. 2941; Cass., 19 aprile 2017, n. 9842; Cass., 17 ottobre 2014, n. 21980; Cass., 12 maggio 2011, n. 10406; Cass., 12 luglio 2005, n. 14671);

4.2 – il giudice del gravame, come si è anticipato, ha rilevato che il “superamento del limite temporale” doveva ritenersi, nella fattispecie, imputabile a negligenza dei contribuenti che, – per come dedotto dall’Agenzia delle Entrate, – non avevano “risposto ad una richiesta di chiarimenti” e che, pertanto, non si erano adoperati “anche con eventuali solleciti per interrompere l’anzidetto termine”;

– in ragione dei rilievi sin qui svolti, destituita di fondamento rimane la censura di omesso esame di fatto decisivo, – con riferimento alla circostanza relativa alla richiesta (in data 22 luglio 2003) del certificato definitivo, – posto che il fatto decisivo, ai sensi della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – qual conseguente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza è stata pubblicata il 5 novembre 2015; D.L. n. 83 del 2012, cit., art. 54, comma 3), – deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881);

– difetta, poi, di autosufficienza, la censura relativa al dedotto diritto di dimostrare, in giudizio, la sussistenza dei presupposti della reclamata agevolazione, – non avendo i ricorrenti in alcun modo precisato la sede, i modi ed i contenuti stessi della questione (in tesi) riproposta davanti al giudice del gravame, – per quanto una siffatta dimostrazione debba ritenersi correlata alla possibilità di un autonomo vaglio probatorio dei requisiti agevolativi da parte del giudice tributario, vaglio questo che, a sua volta, rimane consentito solo nel caso in cui la mancata tempestiva allegazione del certificato sia dovuta alla comprovata inerzia della p.a. (v., in motivazione, Cass., 7 febbraio 2018, n. 2941 nonchè Cass., 9 aprile 2014, n. 8326; Cass., 28 luglio 2003, n. 11610);

5. – alcuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva, mentre ricorrono, nei confronti dei ricorrenti, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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