Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12778 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1694-2015 proposto da:

EUI LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato MARCO CATELLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

N.M., P.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA PETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

FRANCIOSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 11371/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La Eui Limited proposto ricorso straordinario per cassazione contro N.M. e P.S. avverso la sentenza del 21 maggio 2014, con cui il Tribunale di Roma, provvedendo su due giudizi riuniti, ha rigettato le opposizioni ex art. 617 c.p.c. da essa ricorrente proposte contro i precetti distintamente intimati dalla N. e dalla P..

2. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso le intimate.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Il Collegio rileva che ad ore 10.35, cioè quando l’adunanza della Corte era già iniziata, parte resistente ha depositato atto, cui ha allegato una sentenza di questa Corte ed in esso ha chiesto la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e, dunque, in forza del suo comma 1.

Considerato che:

1. Il Collegio rileva che il ricorso, come indicato dalla proposta del relatore, appare manifestamente inammissibile per tardività, in quanto, vertendosi in tema di opposizioni in materia esecutiva, non operava la sospensione feriale dal 1 al 15 settembre 2014 (ex multis, Cass. (ord.) n. 22484 del 2014) ed il termine c.d. lungo per la proposizione del ricorso per cassazione si consumò il 21 novembre 2014, mentre la notificazione è avvenuta (dal punto di vista della notificante) il 5 gennaio 2015.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

L’assoluta irritualità del deposito dell’atto di cui sopra da parte dei resistenti rende irrilevante la richiesta in esso formulata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese giudiziali, liquidate in euro tremila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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