Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12778 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8449/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VIAPIANO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 14/10/2010, depositata il 09/02/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

maggio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Mario Capolupo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 9/2/2010 la C.T.R. della Puglia, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente e in riforma della sentenza di primo grado, affermava la nullità della cartella di pagamento emessa nei confronti della Viapiano S.r.l. in liquidazione, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis per Irpef (ritenuta alla fonte), addizionale regionale e Irap relative all’anno 2002 per il complessivo importo di Euro 7.473,89.

I giudici d’appello ritenevano infatti fondate sia l’eccezione di illegittimità dell’iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza, sia quella di nullità della cartella in quanto non preceduta dalla preventiva notifica della comunicazione di irregolarità in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

L’intimata non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2-octies, convertito in L. 1 agosto 2003, n. 212, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva che l’unico termine che, a seguito della riforma dettata con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, della disciplina transitoria dettata dagli artt. 5-bis e 5-ter l’unico termine che conti è quello della notifica della cartella, quale dettato dall’art. 5-ter, nella specie pienamente rispettato.

4. Con il secondo motivo – rubricato “violazione di legge e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e della L. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la cartella in quanto non preceduta dalla notifica della comunicazione di irregolarità prevista dalle norme suindicate.

5. E’ fondato il primo motivo di ricorso.

Secondo principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-

bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, (solo) alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Con tale riforma, invero, per esigenze di coordinamento, è stato tra l’altro abrogato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (art. 1, comma 5-ter, lett. a, n. 1) ed è stato altresì modificato il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1 (art. 1, comma 5-ter lett. a n. 2), nei termini seguenti:

“1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 19 e 20;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dal cit. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.

In sostanza, viene ribadito il sistema tripartito dei termini di notificazione della cartella esattoriale, che si differenzia solo con e per riguardo al tipo di attività svolta dall’Amministrazione (liquidazione ex art. 36-bis, controllo formale ex art. 36-ter, accertamenti d’ufficio), calcolati in relazione a diversi dies a quibus (anno di presentazione della dichiarazione, anni di definitività degli accertamenti d’ufficio).

L’intervento legislativo, tuttavia, non si è esaurito in questa generale previsione, capace di regolare d’ora in avanti l’attività dell’Amministrazione, ma ha stabilito (o si è sforzato di stabilire) le necessarie disposizioni di coordinamento con la complessa disciplina esistente e una vera e propria disciplina transitoria.

In particolare, per quel che in questa sede interessa, il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis ha così disposto: “Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 10 gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001”.

In proposito questa Corte con sentenza n. 26104 del 30/11/2005 ha già condivisibilmente chiarito l’immediata applicazione, anche ai giudizi in corso, dei nuovi termini introdotti dalla disciplina transitoria, evidenziando come “… la natura additiva di principio dell’intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale -… comportano l’applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria, ai rapporti ancora pendenti, come se l’azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio. (…) La sentenza della Consulta nell’enunciare l’addizione del termine finale per la notifica della cartella ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il fisco, eliminando ogni interesse e attenzione in ordine alle attività interne, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all’esattore concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d’imposta. Ciò che conta, dopo la pronuncia del Giudice delle Leggi, è che l’attività esterna sia posta in essere in un termine inderogabile, tale ritenuto dalla Corte costituzionale, e che il legislatore ha discrezionalmente fissato”.

Ciò premesso è del tutto evidente che, nel caso di specie, nessuna decadenza può derivare dalla data in cui si è proceduto ad iscrizione a ruolo, mentre il termine della notifica della cartella di pagamento (l’unico cui aver riguardo per l’azione di riscossione) deve ritenersi certamente rispettato risultando questa notificata in data 15/02/2007 entro dunque il termine del “31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, trattandosi nella specie di dichiarazione presentata nell’anno 2003 (D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. b).

6. E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso.

E’ consolidato infatti nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata preventivamente emessa la comunicazione preventiva, ogni qual volta la pretesa derivi – come accade nel caso di specie – dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. da ultimo Cass., Sez. 6 – 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 – 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv.

629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009).

7. La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei suesposti principi e va quindi cassata; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.

Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dei gradi di merito.

La società intimata va condannata al pagamento in favore dell’Agenzia ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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