Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12778 del 19/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12778 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 21625-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE CAMPANIA

in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
,ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1666

MEROLA GIOVANNI;
– intimato

avverso la sentenza n. 164/2008 della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 22/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 19/06/2015

e

udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto il rinvio a nuovo ruolo in attesa delle
SS.UU.;

Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO

per il rigetto del ricorso.

che ha concluso

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

é

-.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza
164/15/2008 con la quale la CTR Campania, respingendone l’appello nei
confronti della sentenza di primo grado favorevole alla contribuente, ha
proceduto a rettificare la dichiarazione IVA della parte per l’anno 2003, in
quanto esso era stato notificato in deroga al termine di sessanta giorni che
l’art. 12, comma 7, 1. 212/00 assegna per le comunicazioni e le osservazioni
della parte.
La CTR ha respinto il gravame dell’ufficio ritenendo che “sulla natura cogente
e interdittiva del termine in questione non possono sussistere dubbi attesa la
formulazione letterale della disposizione” e che, diversamente, “la sua
inosservanza vanificherebbe la facoltà riconosciuta dalla legge al contribuente
di comunicare, nell’anzidetto termine, osservazioni e richieste che, valutate
dall’ufficio impositore, potrebbero portare ad un utile cooperazione anche al
fine di evitare un futuro contenzioso”. “L’accertamento è pertanto illegittimo
per violazione di legge e va pertanto disatteso perché notificato il 10/11/2005 e
cioè prima che fossero decorsi i sessanta giorni dalla chiusura del processo
verbale avvenuta 1’11/10/2005 e nell’assenza di allegazione di particolare e
motivata urgenza”.
Il ricorso è affidato ad un solo motivo.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale censura l’impugnata
decisione per gli effetti dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.e. in relazione agli
artt. 12, comma 7, 1. 212/00 e 156 c.p.c., in quanto, contrariamente
all’opinione del giudice territoriale ed in adesione anche al principio che si
ricava dall’art. 156 c.p.c., “la notifica dell’avviso di accertamento prima dello
scadere del termine di 60 gg. previsto dalla I. n. 212 del 2000, omma
RG 21625/09 Ag. Entrate-Merola

Cons.

arulli

1

confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, con cui l’ufficio aveva

7 non ne determina ipso iure la nullità, stante la natura vincolata dell’atto
rispetto al p.v.c. sul quale si fonda in mancanza di una specifica previsione
normativa in tal senso, perché resta comunque garantito al contribuente il
diritto di difesa in via amministrativa (autotutela) e giudiziaria (ricorso alla

2.2. Il motivo è infondato.
Le SS.UU. — persistendo il contrasto all’interno della sezione tributaria —
malgrado l’interpretazione adeguatrice del giudice delle leggi che, nel
dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità
sollevata avanti a sé in ordine alla mancata previsione della nullità dell’atto
impositivo emanato prima del decorso del termine, aveva invitato il giudice
rimettente a “saggiare la possibilità” di ravvisarne comunque l’invalidità in
difetto di adeguata motivazione sulla sua «particolare […] urgenza» in
applicazione in via generale, dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990
ovvero, con speciale riferimento all’accertamento delle imposte sui redditi e
dell’IVA, dagli artt. 42, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 e 56, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Corte
Cost., 244/09) — riesaminando funditus

la questione dell’avviso di

accertamento notificato ante tempus hanno avuto modo di affermare che “in
tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art.
12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel
senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per
l’emanazione dell’avviso di accertamento — termine decorrente dal rilascio al
contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o
una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni — determina di per sé, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo
emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del p no
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costitui pr aria
RG 21625/09 Ag. Entrate-Merola

Cons.

arulli 2

commisione tributaria)”.

espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e
buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più
efficace esercizio della potestà impositiva” (SS.UU. 18184/13).
Bene perciò ha fatto il giudice di appello, avanti al quale la difesa erariale si
era doluta dell’analoga determinazione adottata dal primo giudice a decretare
l’illegittimità dell’avviso qui impugnato notificato il 10/11/2005, ancorchè le
operazioni di verifica si fossero concluse con la consegna del p.v.c. in data
11.10.2005.
3. Il ricorso va dunque respinto.
4. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva della parte.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Respinge il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il
28.4.2015
Il Con st.
Dott.

Il Presidente
Ìrunij

14\*

Dott. Carlq Piccinirmi

,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA