Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12778 del 13/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9599-2020 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 04/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non
partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – I.S., cittadino nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 4 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. – Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente, per aver escluso l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza incontrollata.
Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro forzoso in patria.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – E’ inammissibile il primo motivo, dal momento che esso, lungi dal mettere in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, mira a ribaltare, attraverso il richiamo fonti informative che, a modo di vedere del ricorrente, deporrebbe in tal senso, il giudizio di fatto adottato dal giudice di merito, il quale ha escluso, sulla base della debita citazione delle fonti scrutinate, che ricorra nella zona di provenienza del richiedente una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): “dall’analisi congiunta delle fonti sopracitate, dunque, non si ritiene che i territori poste a sud della Nigeria siano interessati da conflitto armato tale da comportare un grado di violenza talmente generalizzato permanente da costituire per i civili, per la sola presenza nell’aria in questione, il concreto rischio della vita o dell’incolumità personale”.
4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.
In esso si dice che “il ricorrente sia riuscito a creare in Italia un tessuto di convivenza sociale ed un’occupazione lavorativa tuttora stabile, percependo regolare retribuzione tale condizione si può permettere di condurre una vita dignitosa”: del concreto atteggiarsi di simili circostanze non c’è però nel decreto impugnato alcuna traccia (il Tribunale si limita a richiamare una massima secondo cui la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività lavorativa e l’assenza di condanne penali non sono sufficienti per il riconoscimento della protezione umanitaria), nè il ricorrente dice da dove esse dovrebbero essere desunte: e ciò esime dall’osservare che non risulta in ogni caso prospettata, con una censura, l’eventualità di una compromissione dei diritti fondamentali oltre la soglia del nucleo intangibile.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021