Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12777 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8209-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MONTECCHIO SOCIETA’ AGRICOLA SRL elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1566/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 25/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1566/31/15, depositata il 25 settembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, su ricorso della Montecchio Società Agricola S.r.l., aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso in relazione alle imposte di registro ed ipocatastali dovute per il contratto di compravendita (tra le parti concluso il 29 dicembre 2009) avente ad oggetto terreni agricoli con soprastanti fabbricati;

– il giudice del gravame ha rilevato che, – non essendo tra le parti controversa la natura pertinenziale dei fabbricati (in ragione della loro utilizzazione connessa “ad esigenze lavorative”), – anche per questi doveva trovare applicazione il regime agevolato previsto (per l’acquisto di fondi rustici) dalla L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b), avuto riguardo alla regula iuris secondo la quale le pertinenze seguono la disciplina prevista per il bene principale;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– Montecchio Società Agricola S.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 1, lett. b), e dell’art. 14 preleggi, assumendo, in sintesi, che, – in ragione del tenore testuale della disposizione e del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, – il regime di favore previsto nella fattispecie non può che astringersi ai (soli) terreni agricoli, con esclusione, pertanto, dei fabbricati di natura pertinenziale la cui considerazione è stata dal legislatore prevista (solo) ai fini di distinti trattamenti agevolati;

2. – il motivo è destituito di fondamento e va disatteso;

3. – la disposizione di favore che, nella fattispecie, viene in considerazione prevede che “Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per… b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali” (L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b));

3.1 – come già rimarcato dalla Corte, la disposizione in discorso si inserisce in un complessivo quadro di provvidenze che, – sia pur unitariamente volte a favorire lo sviluppo dell’economia agricola nazionale (qui con riferimento al settore della forestazione; artt. 1 e 10), – perseguono “finalità complementari e diverse”, così che, – non potendosi stabilire una interrelazione regolativa (in termini, cioè, di reciproco condizionamento) tra l’agevolazione fiscale, finalizzata ad “aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali” (art. 7, comma 4, lett. b), cit.), e la prescrizione relativa alla (effettività) delle “operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali” (art. 10, u.c.), – il presupposto dell’agevolazione prevista dall’art. 7, comma 4, lett. b), “è la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda, ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione, sicchè le agevolazioni medesime non possono essere revocate qualora nei tre anni dall’acquisto del fondo non sia intervenuta l’approvazione o l’esecuzione del piano di coltura e forestazione, previsto dal successivo art. 10” (così Cass., 20 giugno 2008, n. 16832 cui adde Cass., 5 ottobre 2016, n. 19904; Cass., 29 novembre 2013, n. 26771; Cass., 2 marzo 2011, n. 5067; Cass., 12 giugno 2009, n. 13656);

3.2 – il giudice del gravame, come si è premesso, ha accertato che, nella fattispecie, vengono in considerazione fabbricati che, insistendo sui terreni agricoli, hanno natura pertinenziale;

3.3 – l’inclusione, allora, di detti beni strumentali nell’ambito oggettivo coperto dall’agevolazione in discorso risponde, intrinsecamente, alla ratio legis della disposizione di favore che, come si è anticipato, è volta ad “aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito”;

– rileva, in altri termini, nella fattispecie la considerazione dello (stretto) nesso funzionale che la disposizione di favore istituisce tra l’acquisto in proprietà di “fondi rustici” e l’incremento della “efficienza dell’azienda” e del “relativo reddito”, ove, pertanto, emerge un duplice rilievo dei beni pertinenziali che, per un verso, sono essi stessi riconducibili alla nozione di azienda e che, proprio perchè tali, debbono ritenersi (anche) funzionali al “miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali” praticate nell’esercizio dell’attività (agricola) di forestazione;

– va, del resto, rimarcato che la disposizione in esame, diversamente da quelle che hanno riguardo a terreni agricoli e relative pertinenze (v., ad es., la L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5 bis; il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 5 bis, comma 3; il D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, conv. in L. n. 25 del 2010; la L. 30 aprile 1976, n. 386, art. 11), – rinvia alla nozione di “fondo rustico” che, nella stessa prassi amministrativa, viene intesa come equivalente del concetto di terreni agricoli e relative pertinenze (v. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 26/E, del 6 marzo-2015);

3.4 – è ben vero, poi, che, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, – e della stessa giurisprudenza costituzionale secondo la quale le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali, quali norme di carattere eccezionale e derogatorio, “costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001)… con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l’ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999).” (così Corte Cost., 20 maggio 2016, n. 111 cui adde Corte Cost., 27 giugno 2017, n. 153), – le disposizioni agevolative costituiscono altrettante deroghe al sistema definito dalle norme tributarie impositrici, ed all’ambito dell’imposizione tracciato dal legislatore con compiuta indicazione di oggetti e soggetti tassabili, così che “non diversamente dalle norme impositive, in relazione alle quali è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente indicati dal dato normativo, anche le norme agevolative, per ineludibile simmetria, declinano un catalogo completo, insuscettibile di integrazione che trascenda i confini semantici del dato suddetto.”, risultando dette disposizioni sottoposte “ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale” ed insuscettibili (anche) di un’interpretazione logico-evolutiva e costituzionalmente orientata (v. Cass. Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 aprile 2018, n. 10213; Cass., 9 aprile 2018, n. 8618; Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., 25 marzo 2011, n. 6925);

– rileva, però, nella fattispecie che l’applicazione dell’agevolazione in discorso ai beni pertinenziali (costitutivi del fondo rustico e, così,

dell’azienda) consegue da un’interpretazione che rimane tutta interna al dato normativo, avuto riguardo ai suoi segni letterali ed allo scopo perseguito dal legislatore, essendosi, per vero, costantemente rilevato che “anche in presenza di disposizioni eccezionali o di carattere tassativo l’interprete è tenuto a ricercare, pur senza superarlo arbitrariamente, l’esatto valore semantico della formula legislativa al fine di stabilire se la regula juris debba essere “estesa” (o, più esattamente, dichiarata applicabile), secondo l’intenzione del legislatore, a casi che pur non risultando espressamente considerati nel testo della norma, debbono ritenersi in esso implicitamente compresi e disciplinati”, alla stregua, quindi, di un’interpretazione volta ad enucleare la “massima capacità di espansione” del contenuto della disposizione normativa (v. Cass., 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. Sez. U., 20 ottobre 2010, n. 21493; Cass. Sez. U., 17 maggio 2010, n. 11930; Cass. Sez. U., 9 marzo 1990, n. 1919);

4. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, in ragione della novità della questione controversa;

– alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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