Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12777 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. I, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., con domicilio eletto in Roma, P.le Belle Arti n. 1,

presso l’Avv. de Paola Gabriele che la rappresenta e difende come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Palermo n.

160/07 Rep. depositato il 31 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che, liquidando Euro 2000,00 per due anni di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, dal 7 agosto 1998 fino al 22 aprile 2005.

Resiste la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere rilevata d’ufficio l’inammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Giova osservare, in proposito, che alla data di presentazione della domanda (maggio 2006) la legittimazione passiva, per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001 in cui il giudizio presupposto si era svolto avanti la Corte dei Conti, apparteneva in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per espressa previsione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e che la modifica intervenuta con la L. n. 296 del 2006 (c.d. Finanziaria 2007) che invece ha attribuito la legittimazione al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze si applica, per puntuale dettato normativo (art. 1, comma 1225), ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge citata. Si configura pertanto l’inammissibilita’ del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che tale ente, che non era parte nel giudizio di primo grado, e’ legittimato per i giudizi de quibus a far tempo dalla data indicata e nessuna successione si verifica nel diritto controverso per i procedimenti anteriori per i quali permane a pieno titolo la esclusiva legittimazione della Presidenza del Consiglio.

La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente letterale tenore:

“1.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 24 e 101 Cost., art. 6, par. 1, CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). In sintesi, la ricorrente censura la quantificazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale e, richiamando alcune sentenze di questa Corte, deduce che, considerando 3 anni di durata ragionevole residuano comunque 3 anni e mezzo di durata irragionevole, e pone la seguente questione: la fonte del diritto in questione va rinvenuta anche nella CEDU ed il parametro da rispettare sarebbe di Euro 2.000,00 per ogni anno di durata del procedimento.

Il mezzo si chiude con quesito diretto ad ottenere l’affermazione che la valutazione equitativa del danno costituisce violazione di legge, dovendo il giudice nazionale conformarsi alle liquidazioni della Corte EDU che, per le cause in materia pensionistica, avrebbe stabilito il parametro di Euro 2.000,00 per ogni anno di durata del procedimento e, comunque, il parametro di Euro 1.500,00, e in linea subordinata, di Euro 1.000,00 per anno di durata irragionevole, avrebbe dovuto essere tenuto presente dal giudice del merito.

La ricorrente, con il secondo motivo, denuncia omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso rilevante (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui: a) il decreto non ha considerato i parametri della Corte EDU nella liquidazione del danno; b) erroneamente la Corte territoriale considera nel caso di specie un ritardo complessivo di anni 6, laddove il ritardo dal 7 agosto 1988 recte, 1998 al 22 aprile 2005 e’ di anni 6, 8 mesi e 15 giorni», avendo il decreto operato un arrotondamento che si configura come palese travisamento dei fatti.

Il mezzo si chiude con quesito che pone la seguente questione: in riferimento ai giudizi in materia pensionistica il danno non patrimoniale non potrebbe essere liquidato in via equitativa e dovrebbe osservarsi almeno il parametro minimo della Corte EDU di Euro 1.000,00 per anno di ritardo e, in mancanza di adeguata motivazione il parametro, in materia pensionistica, non potrebbe essere arrotondato in peius.

1.1.- La ricorrente, con il terzo motivo (indicato come 1 relativo alla compensazione delle spese) denuncia violazione degli art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato dalla L. n. 263 del 2005, della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, come modificato dalla L. n. 51 del 2006 (art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che non sarebbero stati indicati i giusti motivi della compensazione delle spese del giudizio e si chiude con quesito di diritto diretto ad ottenere l’enunciazione di principio in virtu’ del quale, in caso di compensazione totale delle spese di lite non supportata da adeguata motivazione, sara’ sempre possibile esperire impugnazione sul punto (…), essendo comunque irrilevante l’adesione del convenuto alla domanda.

Il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, nella parte in cui il giudice del merito ha motivato la compensazione delle spese con la mancata opposizione della convenuta e con il parziale accoglimento della domanda, senza considerare che questa era stata formulata avendo riguardo la giurisprudenza della Corte EDU, con conseguente illogicita’ della motivazione ed in tali termini e’ formulato quesito di diritto.

2.- In linea preliminare, va osservato che, in relazione ai quesiti di diritto formulati nei mezzi che denunciano il vizio dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in considerazione della lettera dell’art. 366 bis c.p.c., gli stessi vanno apprezzati esclusivamente quale momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) strumentale al fine di circoscrivere puntualmente i limiti della censura (Cass. S.U. 20603 del 2007; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008).

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sembrano manifestamente infondati.

In linea preliminare, occorre premettere che con nessuno dei mezzi la ricorrente prende in esame e censura il decreto, nella parte in cui ha fatto riferimento al parametro di durata stabilito dal giudice europeo, ma ha poi fissato in anni due la violazione del termine ragionevole di durata del giudizio, avendo cura di esplicitare, come risulta dalla narrativa, le argomentazioni che hanno fondato detta conclusione, con riferimento al contenuto ed alle modalita’ del giudizio presupposto.

A fronte di tale specifica motivazione in ordine alle ragioni della fissazione della violazione del termine di durata ragionevole in due anni coerente con il principio che siffatto accertamento implica una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005), affermato anche dalla Corte EDU (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), risulta chiaro che l’istante avrebbe dovuto specificamente censurare la conclusione affermata dalla Corte distrettuale e le argomentazioni che la fondano.

Tanto, invece, non e’ accaduto; in nessuno dei mezzi l’istante fa riferimento al parametro della Corte EDU sulla durata del giudizio, ma si limita a richiamare la giurisprudenza del giudice europeo in ordine alle quantificazioni operate per giudizi che hanno avuto una certa durata, desumendo che il parametro quantitativo sarebbe stato inferiore a quello di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, senza avvedersi che cosi’ non e’, appunto in quanto la violazione e’ stata ritenuta dal giudice del merito in anni due e, in buona sostanza, si disinteressa delle argomentazioni svolte in ordine alla durata e riportate, in sintesi, nella narrativa.

Dirimente in tal senso e’ che nessuno dei quesiti che concludono i mezzi in esame fa riferimento alla fissazione del termine di durata ragionevole, vertendo entrambi esclusivamente sul parametro concernente la misura dell’indennizzo.

Ne consegue che la conclusione posta nel decreto in ordine al termine di durata ragionevole ed alla violazione dello stesso per anni due va mantenuta ferma, senza che sia possibile riesaminarla.

Le censure, concernenti esclusivamente la misura dell’indennizzo per il danno non patrimoniale, possono essere decise dando continuita’ all’orientamento di questa Corte che, sul punto, ha espresso i seguenti principi:

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, considerando che detta Corte ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo (per tutte, Cass. SU. n. 1340 del 2004; Cass. n. 30571 e n. 29554 del 2008; n. 23844 del 2007), che segna l’ambito della ponderazione affidata al giudice del merito, la cui osservanza esonera da una specifica motivazione, vieppiu’ in difetto della prospettazione di specifici elementi, relativi alla fattispecie controversa, dedotti dalla parte e ragionevolmente espressivi delle circostanze che consentano di non osservarlo;

i giudici europei hanno affermato che l’attribuzione di un indennizzo piu’ elevato va riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha, quindi, fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali; tuttavia, cio’ non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, e’ probabile che siano di una certa importanza, e non significa affatto che per esse il parametro sia di Euro 2.000,00 per anno (tra le molte, Cass. n. 30571 e n. 18012 del 2008);

il danno non patrimoniale va quantificato in applicazione del citato parametro, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entita’ della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 30571, n. 30570 e n. 29494 del 2008) e la deroga, purche’ motivata e non irragionevole esclude il vizio di violazione di legge (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008;

n. 23844 del 2007);

la Corte EDU ha, infatti, affermato che la somma concessa dipende dall’apprezzamento de giudice nazionale (sentenza 5 luglio 2007, ricorso n. 62157 c. Italia), che puo’ essere svolto anche in via equitativa, in quanto lo stesso giudice europeo ha indicato di avere privilegiato un approccio che ha reso necessaria la fissazione di parametri secondo principi di equita’ per i risarcimenti di danni non patrimoniali (sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, sul ricorso n. 64886/01 C. Italia), censurando il discostamento dal parametro minimo da essa fissato soltanto qualora sia manifestamente irragionevole (per tutte sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, sul ricorso n. 65102/01 v. Italia); in particolare, dalla giurisprudenza della Corte EDU e da nove sentenze della Grande Camera del 29 marzo 2006 ( S. n. 1, Ap., C., M., Mu. 1 e 2, P., R.P., Z.) si desume che e’ reputato adeguato un indennizzo non inferiore al 45% di quello, di regola, ottenibile dal giudice europeo, evidentemente avendo riguardo anche al parametro di Euro 1.000,00;

l’osservanza del parametro vale di per se’ ad integrare una motivazione sufficiente ed idonea, specie in difetto della deduzione ad opera della parte delle circostanze riferite al caso concreto, non basate su argomentazioni standard e stereotipate (riferibili, quindi, all’entita’ della controversia, alle condizioni economico – patrimoniali della parte, all’interesse dimostrato al processo, anche in riferimento ai tempi di proposizione delle impugnazioni ed al ricorso a strumenti sollecitatori), in grado di evidenziare gli elementi non considerati, in tesi idonei a dimostrare i presupposti per una piu’ elevata liquidazione;

la precettivita’, per il giudice nazionale, non concerne il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo, in quanto, sul punto, e’ vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a, non incidendo la modalita’ di calcolo da questo stabilita sulla complessiva attitudine di detta legge ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (tra le tante, Cass. n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

In questi termini, dando continuita’ a detta giurisprudenza, sono i principi di diritto che possono essere enunciati in relazione ai motivi 1 e 2, che ne dimostrano la manifesta infondatezza.

La Corte d’appello ha, infatti, liquidato Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, indicando, tra l’altro, che la domanda era stata rigettata e che la parte non aveva attivato strumenti sollecitatori (segno del non rilevante interesse per la causa).

L’osservanza del parametro e la collocazione dell’indennizzo all’interno della forbice fissata dal giudice europeo, vieppiu’ nel quadro delle circostanze espressamente indicate dal decreto, disvelano la manifesta infondatezza delle censure, che si risolvono in deduzioni astratte, standardizzate e stereotipate, del tutto prive di aderenza al caso di specie, non avendo l’istante neppure indicato quali elementi specifici – non desumibili, per quanto sopra precisato, dalla mera natura della causa – abbia dedotto (e provato) per dimostrare di avere subito una stress di rilevanza tale da legittimare il discostamento dal parametro della Corte EDU. Tanto, avendo riguardo all’entita’ delle somme controverse, alla sua situazione economico – patrimoniale, all’esito della causa (non rilevante in se’ per negare l’indennizzo, ma apprezzabile per la quantificazione del medesimo), circostanze che l’istante o non indica, o delle quali si disinteressa del tutto.

3.- I motivi 3 e 4, da esaminare congiuntamente, perche’ giuridicamente e logicamente connessi, sembrano manifestamente infondati.

Il terzo motivo e’ manifestamente infondato, laddove lamenta l’omessa indicazione dei motivi della compensazione, posto che, come si evince dalla trascrizione della motivazione del decreto in parte qua, riportata sopra nella narrativa, il giudice del merito ha indicato gli argomenti che hanno fondato la compensazione delle spese.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo qui applicabile, dispone che il giudice puo’ compensare le spese, in tutto o in parte, se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Nel caso in cui questa sia esplicitata, la stessa e’ censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, ed il relativo vizio sussiste soltanto quando le argomentazioni del giudice del merito si palesino del tutto carenti o insufficienti, ovvero illogiche, incongruenti o contraddittorie, non potendo detto vizio consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, ne’ la relativa denuncia puo’ consistere in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazione da questi effettuata (cfr. Cass. n. 14563 del 2008;

n. 26673 del 2007).

In applicazione di detto principio, da enunciare in relazione al quesito formulato con il 3 motivo, e’ manifesta l’infondatezza delle censure. La motivazione svolta a conforto della disposta compensazione, fondata sulla valutazione della condotta processuale della convenuta e del solo parziale accoglimento della domanda, da un canto, costituiscono sufficiente esplicitazione degli argomenti che la giustificano, dall’altro rendono chiare le ragioni della stessa e muovono da circostanze non illogiche al fine della compensazione delle spese del giudizio, considerate all’interno di un percorso logico – argomentativo immune da incongruenze e contraddizioni, vieppiu’ in quanto risulta confermata in questa sede la conclusione in ordine al merito della domanda”.

Ritiene il Collegio di poter condividere pienamente la relazione tranne nella parte relativa ai motivi concernenti la regolazione delle spese in quanto e’ gia’ stato affermato da questa Corte in ordine ai presupposti per l’integrale compensazione delle spese che se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non puo’ giustificare detta regolazione, non e’ neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. Sent. N. 5598/10).

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto, ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto (Euro 13.333,00) e quello riconosciuto (Euro 2.000,00) giustifichi la compensazione in ragione dei due terzi delle spese del giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condanna alla rifusione di un terzo delle spese del giudizio di merito liquidate come in dispositivo.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase. Nulla nei rapporti tra ricorrente e Ministero che non ha proposto difese.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie come in parte motiva quello nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, decidendo nel merito, la condanna alla rifusione di un terzo delle spese de giudizio di merito che liquida complessivamente per Untero’ in Euro 806,00, di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 311,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonche’ alla rifusione di un mezzo delle spese di questa fase che liquida complessivamente per l’intero in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, spese della fase di merito distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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