Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12777 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21888-2019 proposto da:

C.G., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ALESSANDRIA

17, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FABRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO NOCENT;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, FALLIMENTO C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1264/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – C.G. in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, ricorre per un mezzo, illustrato da memoria (tardivamente depositata il 12 gennaio 2021), nei confronti del Fallimento C.G. e Fallimento (OMISSIS) S.r.l., contro la sentenza del 27 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto il suo reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento.

2. – Gli intimati non svolgono difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – L’unico mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver affermato che l’odierno ricorrente non aveva dato prova dell’insussistenza del mancato superamento degli indici previsti dall’art. 1 della legge fallimentare, senza valutare la documentazione prodotta, dalla quale risultava il mancato superamento di detti limiti.

Ritenuto che:

Il ricorso è inammissibile.

Si è nel caso di specie del tutto al di fuori dell’ipotesi considerata dal numero 5 della citata disposizione, giacchè il ricorso non menziona fatti decisivi e controversi che il giudice di merito non avrebbe considerato, ma sostiene che dalla documentazione prodotta emergerebbe la condizione del fallito di imprenditore “sotto soglia”: il che non intacca la motivazione addotta dalla Corte territoriale, la quale ha osservato che, pur in mancanza dei bilanci, l’interessato avrebbe potuto produrre fatture, libro giornale e registro Iva, fermo restando che sussistevano elementi presuntivi qualificati per ritenere il superamento della soglia dell’attivo patrimoniale.

Sicchè, in definitiva, la censura è diretta a rimettere in discussione, per l’appunto inammissibilmente, l’accertamento di merito svolto dalla Corte d’appello.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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