Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12777 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8470/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

A.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 153/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 20/01/2005 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di A.E. avverso la cartella di pagamento per IVA 1997 per decadenza dell’iscrizione a ruolo avvenuta oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c. La CTR aveva confermato la sentenza e ritenuto d’ufficio la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo perchè la cartella era stata notificata oltre il quarto mese successivo a quello della consegna dei ruoli.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso due motivi basati sulla dedotta nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. e sulla violazione di legge.

Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Le relative spese possono giustamente compensarsi essendo l’intervento chiarificatore delle SS.UU. intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.

Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione dell’art. 112 c.p., per avere la CTR omesso di pronunziarsi sul difetto di contraddittorio, con conseguente difetto di legittimazione e mancata integrazione nei confronti del concessionario.

Il motivo è infondato in quanto in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22939/07; SS.UU. 16412/2007) che ha ritenuto che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio e che la legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio.

Col secondo motivo deduce violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 602 come modificato dal D.L. n. 471 del 1997, e D.L. n. 472 del 1997 e dell’art 2946 c.c., in quanto l’obbligo di notifica della cartella entro quattro mesi dalla consegna dei ruoli era stato abrogato dalla art. 25 sopradetto ma con valenza interpretativa, onde rimaneva solo il termine da actio iudicati e cioè entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese dalla consegna dei ruoli a norma della n. 311 del 1977, art. 1, comma 417.

Deve essere premesso che la sentenza impugnata presenta due diverse rationes decidendi in quanto la CTR, oltre alla conferma della sentenza di primo grado per omessa iscrizione a ruolo nel termine di ci al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. C (cioè entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale il credito dell’Amministrazione era divenuto definitivo), introduce, d’ufficio come espressamente rilevato, la questione della tardività della notifica della cartella da avvenire entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo rispetto alla consegna del ruolo.

Questa Corte (Cass. n. 2811/2006) ha affermato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del Giudice di merito (ovvero un capo di essa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per Cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Cass. 18 aprile 1998, n. 3951; Cass. 28 agosto 1999, n. 9057; Cass. 23 aprile 2002, n. 5902; Cass. 27 gennaio 2005, n. 1658; Cass. sezioni unite 8 agosto 2005, n. 16602).

Ora l’Ufficio ricorrente limita l’impugnazione alla sola questione, sollevata d’ufficio dalla CTR, ma non censurata sotto tale rispetto, della tardività della notifica della cartella rispetto alla consegna del ruolo, e non investe in alcun modo l’altra ratio fondata sulla decadenza della iscrizione a ruolo, idonea, di per se sola, a sorreggere la sentenza.

Il motivo invece proposto, che ruota, sotto diversi rispetti,esclusivamente sul problema della tardività della notifica della cartella esattoriale che, anche ove per ipotesi fosse fondato, non avrebbe però la forza di vincere la preclusione formatasi sulla diversa questione del termine ex art. 17 sopra citato, onde deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre la natura delle questioni trattate rende giusta la compensazione elle spese del giudizio

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Rigetta il ricorso dell’Agenzia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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