Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12776 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24449/2014 R.G. proposto da:

R.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo

Trungadi e Agostino Caridà, con domicilio eletto in Roma, via

Circonvallazione Clodia 36 presso avv. Orefice (Studio Vavala);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

nonchè:

Equitalia Sud spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmela Parisi,

presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea

Millevoi 81;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, n. 334/3/14, depositata il 25 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal relatore Dario Cavallari.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G. ha proposto ricorso, davanti alla CTP di Vibo Valentia, avverso un’iscrizione di ipoteca su alcuni immobili di sua proprietà relativa a 27 cartelle di pagamento concernenti imposte.

L’Agenzia delle Entrate ed il concessionario per la riscossione si sono costituiti.

La CTP di Vibo Valentia, con sentenza n. 43/1/11, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione concernente la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Il contribuente ha impugnato la sentenza.

La CTR della Calabria, con sentenza n. 334/3/14, ha accolto l’appello limitatamente a 4 cartelle di pagamento, rigettandolo per il resto.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ed il concessionario per la riscossione hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che, in pendenza di giudizio, è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perchè l’annullamento è automatico.

In particolare, il D.L. cit., art. 4, comma 1, ha stabilito che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”. Il D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che “Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”.

Per quanto riguarda l’ambito operativo, il medesimo articolo, successivo comma 4, ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.

Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:

1) la sorte capitale;

2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.

Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.

Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicchè nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro.

Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.

Ovviamente l’importo del debito residuo di Euro 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

2. Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:

a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;

b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).

3. Alcune delle pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano, come si evince dalla lettura del presente ricorso e di quello di prime cure (specificamente indicato nell’atto introduttivo di questo giudizio di legittimità), per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata.

Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle che riguardano i debiti del contribuente annullati ex lege.

Si tratta in particolare delle seguenti cartelle:

n. (OMISSIS) (la 5 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 7 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS), (la 8 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 13 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 14 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 15 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 16 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 18 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 20 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 25 del ricorso davanti alla CTP).

Il giudizio prosegue invece con riferimento ai tributi oggetto delle residue cartelle, ad esclusione di quelli cui fanno riferimento le seguenti cartelle, in ordine alle quali l’appello del contribuente è stato integralmente accolto senza che le controparti impugnassero la statuizione:

n. (OMISSIS) (la 1 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 2 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 3 del ricorso davanti alla CTP);

n. (OMISSIS) (la 26 del ricorso davanti alla CTP).

4. Con il primo motivo il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 ed omesso esame dell’eccezione concernente l’idoneità dei soli avvisi di ricevimento a provare la notifica delle cartelle esattoriali, con conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la notifica di tali cartelle.

Infatti, ad avviso del ricorrente le amministrazioni interessate avrebbero dovuto produrre le cartelle di pagamento in questione per dimostrarne l’avvenuta notificazione, non essendo sufficiente il deposito degli avvisi di ricevimento.

La doglianza è infondata.

Infatti, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass., Sez. 5, n. 16528 del 22 giugno 2018).

5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2 e dell’art. 1363 c.c. e l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo concernente l’intervenuta decadenza del potere impositivo e la prescrizione del credito.

Egli sostiene che nell’atto di appello erano stati riportati i dati necessari alla CTR per valutare nel merito l’impugnazione.

Inoltre, afferma che la CTR non avrebbe correttamente esaminato la contestazione con la quale era eccepita, in ordine a dei tributi locali antecedenti al 2002, l’omessa notifica dell’atto di accertamento entro il termine introdotto dalla legge finanziaria 2007 e l’omessa notifica del successivo atto di riscossione entro il prescritto lasso di tempo.

La doglianza è infondata.

Infatti, quanto all’eccezione di prescrizione si rileva che la CTR la ha respinta non per genericità, ma sul presupposto dell’avvenuta dimostrazione della notifica e che, quindi, il rigetto del primo motivo comporta la reiezione pure del secondo per ciò che concerne tale aspetto.

Per quel che interessa, invece, l’eccezione di decadenza per omessa notifica della cartella di pagamento nei termini indicati dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, commi 2 e 2 bis, si sottolinea che, comunque, l’avvenuto accertamento dell’esistenza della notifica della cartella in esame preclude ulteriori contestazioni sul punto, non risultando che le cartelle de quibus siano state impugnate nei termini di legge.

Va respinto, altresì, il motivo attinente ai tributi locali, poichè non risulta che il contribuente abbia indicato con esattezza il giorno a decorrere dal quale il conteggio della prescrizione avrebbe dovuto essere effettuato e, in particolare, non emerge, dalla lettura del ricorso e della sentenza impugnata, in quale atto e fase del giudizio sia stata dedotta la summenzionata omessa notificazione dell’atto di accertamento.

6. Pertanto, in primo luogo è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento:

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS).

Il ricorso è, invece, respinto quanto alle pretese relative alle altre cartelle tributarie ancora in contestazione, con esclusione, quindi, di quelle di cui alle cartelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del contribuente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo, a carico del ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento:

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS)00;

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– respinge il ricorso quanto alle pretese relative alle altre cartelle tributarie ancora in contestazione, con esclusione, quindi, di quelle di cui alle cartelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS);

– pone le spese di lite a carico del ricorrente e le liquida in complessivi Euro 3.000,00 per ciascuno dei controricorrenti, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% quanto ad Equitalia Sud spa e spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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