Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12776 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8986-2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se

medesima;

– ricorrente –

contro

G.F., ME.ST.GI., ME.SA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI MOLINARO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3022/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 18/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. M.A. ha proposto ricorso per cassazione contro G.F. e Me.St.Gi., sia avverso la sentenza resa in primo grado in una controversia inter partes nel settembre del 2012 dal Tribunale di Firenze in primo grado, sia avverso la sentenza resa in grado di appello dalla Corte d’Appello di Firenze il 1 ottobre 2013.

2. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso gli intimati.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità. Il decreto di fissazione dell’udienza camerate e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti. La ricorrente ha depositato tardivamente una serie di atti il giorno 3 aprile 2017.

4. In data 3 aprile 2017 parte ricorrente ha depositato in cancelleria due istanze, l’una qualificata di incostituzionalità e l’altra di “nullità forme di atti del processo – Disapplicazione atti amministrativi Istanza rimessione alle S.U. e solo per scrupolo di rimessione in termini”.

Considerato che:

1. Il Collegio – previo rilievo che le istanze presentate dalla ricorrente sono tardive e, pertanto, tamquam non essent, in disparte la circostanza che non prendono posizione alcuna sui rilievi della proposta – condivide la proposta del relatore.

Il ricorso, come da essa prospettato, appare manifestamente inammissibile per una pluralità di ragioni.

La prima è che esso si articola per centonovantuno pagine senza che sia possibile cogliervi, nemmeno applicando il principio della idoneità al raggiungimento dello scopo, una chiara distinzione fra le parti che avrebbero dovuto assolvere all’onere di rispettare i requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., sicchè si è in presenza di un atto che non presenta i requisiti minimali necessari per investire questa Corte di legittimità secondo il profilo formale indicato da detta norma.

2. La seconda ragione di inammissibilità è che, se si volesse considerare il ricorso individuando i requisiti indicati da detta norma, risulterebbe impossibile percepire quello di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 e tanto precluderebbe perfino la possibilità ed utilità di indagare se sia possibile percepire alcuno degli altri elementi previsti dalla norma.

3. Il ricorso contro la sentenza di primo grado è proposto del tutto al di fuori della fattispecie di ricorso c.d. per saltum, prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 2, e comunque al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 3. Ne segue che avverso la sentenza di primo grado risulta per tali ragioni ulteriormente inammissibile.

4. Il ricorso contro la sentenza di secondo grado appare proposto in ogni caso tardivamente, cioè senza il rispetto del termine breve decorso dalla notificazione della sentenza unitamente al precetto, che, essendo stata fatta alla ricorrente personalmente e rivestendo essa la qualità nel giudizio di appello di difensore tproprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. è stata idonea a far decorrere il termine de quo. La relativa allegazione della notificazione e la produzione della notificazione è stata fatta dai resistenti.

5. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 5 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese giudiziali, liquidate in euro duemilatrecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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