Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12776 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7100/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GRUPPO IMPRESE MURA S.R.L., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Italo

Doglio e dall’Avv. Daniele Manca Bitti ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Luciani n.

1, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 34/10/2010, depositata il

27/01/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

maggio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per la controricorrente l’Avv. Italo Doglio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo

2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione

semplificata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 27/1/2010 la C.T.R. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, rigettando l’appello dell’Ufficio e confermando la sentenza di primo grado, ha affermato l’illegittimità del provvedimento di revoca parziale del credito d’imposta previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1, e dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate.

Il giudice a quo ha ritenuto che il richiamo operato dal citato L. n. 388 del 2000, art. 63 all’art. 7, comma 10, (che dichiara applicabile all’ulteriore credito d’imposta la regola de minimis) non vale a conferire all’agevolazione in esame la natura di aiuto di Stato ex art. 87 del Trattato CE, dovendosi escludere che fosse tale quello previsto dal menzionato art. 7, comma 10, e che pertanto il beneficio non soggiace al relativo regime, ed in particolare alla regola de minimis, la quale si applica agli aiuti a favore delle imprese con esclusione di qualsiasi riferimento in materia di occupazione. A tale conclusione si perviene, ha aggiunto il giudice d’appello, anche in virtù del Regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204, e del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, (convertito nella L. n. 46 del 2007), che ha escluso dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis “gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria”.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con un solo mezzo, cui la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. E’ infondata l’eccezione preliminarmente opposta dalla società controricorrente di inammissibilità del ricorso in quanto mancante della esposizione sommaria dei fatti, richiesta ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo orientamento qui condiviso della giurisprudenza di legittimità, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, può ritenersi osservato quando – come accade nella specie – una copia della sentenza impugnata sia incorporata nel ricorso in modo da costituirne parte integrante, dovendo in tal caso ritenersi realizzato lo scopo della norma di permettere la conoscenza della vicenda processuale mediante la lettura del ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi (Sez. 5, n. 5836 del 11/03/2011, Rv. 616836).

4. E’ altresì infondata l’ulteriore eccezione pregiudiziale di improcedibilità del ricorso, pure opposta dalla controricorrente in ragione del mancato deposito, unitamente al ricorso, di copia integrale della sentenza impugnata e degli atti processuali.

Sotto il primo profilo, l’eccezione è infondata in punto di fatto, risultando in realtà debitamente depositata, unitamente al ricorso, copia conforme della sentenza impugnata.

Altrettanto deve dirsi in ordine al secondo rilievo, occorrendo al riguardo rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite della S.C., in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. (Sez. U, n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).

Inoltre l’inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’obbligo di deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda è legittimamente predicabile nei soli casi in cui la mancata produzione riguarda atti e documenti il cui esame sia necessario per la decisione della causa. In base a tale principio, è di tutta evidenza che l’improcedibilità non sussiste allorchè lo scrutinio dei motivi di ricorso sia possibile senza che in concreto occorra l’esame dell’atto o documento su cui la sentenza impugnata si fondi, in quanto la decisione non richiede che il contenuto dell’atto o documento si debba effettivamente esaminare. Questo caso ricorre in particolare allorquando la stessa sentenza impugnata faccia riferimento al contenuto del documento e il ricorso per cassazione solleciti la Corte di Cassazione all’esame di un motivo che, pur basandosi sul contenuto del documento, sia decidibile senza che la Corte debba esaminarlo, essendo sufficiente, ai fini dello scrutinio del motivo o comunque ai fini della decisione, che la Corte – anche nell’esercizio di poteri d’ufficio – ritenga di adottare ciò che, riguardo al documento, riferisce la stessa sentenza impugnata (v. ex aliis Sez. 2, n. 12028 del 17/05/2010, Rv. 613079; Sez. 3, n. 19132 del 29/09/2005, Rv. 586706; Sez. 1, n. 1640 del 02/03/1990, Rv.

465629).

Nel caso di specie, considerato che non sussiste contrasto alcuno sulla individuazione della questione da dirimere (prettamente di diritto) e che nessun rilievo potrebbe assumere l’esame del provvedimento di diniego, il cui contenuto è comunque riferito in sentenza e non risulta in alcun modo contrastato, anche l’onere imposto dalla citata norma deve pertanto ritenersi pienamente soddisfatto.

5. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 63, e della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, nonchè del Regolamento CE n. 69 del 2001, art. 2, comma 2, e n. 2204/02, censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo ritenuto che al citato art. 63 non si applichi la regola de minimis.

La censura è fondata.

Deve, infatti, essere ribadito, in assenza di convincenti argomentazioni contrarie, il principio già affermato da questa Corte secondo cui la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al detto art. 7, quindi anche quella dettata dal comma 10, in base alla quale “all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06” e “ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di Lire 180 milioni nel triennio”.

Il criterio comunitario c.d. de minimis è stato, quindi, espressamente adottato – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – dal legislatore nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, quale tetto massimo dell’ulteriore credito d’imposta in esame che ha inteso attribuire ai datori di lavoro. Ne deriva l’irrilevanza della normativa comunitaria invocata (e in particolare sia della Comunicazione della commissione CEE 96/C68/06, sia del Regolamento 12 gennaio 2001, n. 69, relativo “all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (de minimis) sugli aiuti di Stato”, sia ancora del Regolamento 5 dicembre 2002, n. 2204, “relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione”), dal momento che questa non impedisce che il legislatore nazionale circoscriva benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (v. ex multis Cass., Sez. 5, n. 15332 del 04/07/2014; n. 12662 del 20/07/2012; n. 7362 del 11/05/2012; n. 21797 del 20/10/2011).

6. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Trattandosi di questione complessa che ha trovato composizione nella giurisprudenza di questa Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso, si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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