Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12776 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21231-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 13,

presso lo studio dell’Avvocato AGOSTINO GESSINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’Avvocato MARCO SANTONI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1317/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – (OMISSIS) S.r.l. ricorre per due mezzi illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. contro la sentenza del 30 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

2. – Il Fallimento intimato non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del disposto della L. fallimentare, art. 15, e del disposto dell’art. 111 Cost., in relazione alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la nullità della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, nullità a dire della ricorrente derivante dal fatto che detto ricorso era stato notificato ai sensi della L. fallimentare, art. 15, comma 3, mediante deposito presso la casa comunale sul presupposto dell’irreperibilità della società, senza che risultasse alcuna adeguata ricerca o informazione in proposito raccolta dall’ufficiale giudiziario che aveva effettuato la notificazione. Nel corpo del motivo è sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 citato in quanto non assicurerebbe l’istituzione del contraddittorio tra le parti.

Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione della L. fallimentare, artt. 1 e 15, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la società non avesse dimostrato il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità non avendo depositato i bilanci degli anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

Premesso che la questione di costituzionalità è stata già disattesa da Corte Cost. 11 luglio 2017, n. 162, è agevole osservare che il motivo solleva una questione nuova e, come tale, inammissibile: dalla sentenza impugnata, difatti, non risulta affatto che la società fallita avesse lamentato la mancata effettuazione di ricerche da parte dell’ufficiale giudiziario prima di procedere al deposito presso la casa comunale del ricorso per dichiarazione di fallimento notificato, giacchè la Corte d’appello ha osservato per un verso che il giudice delegato nulla aveva rilevato quanto al mancato perfezionamento della notificazione e, per altro verso, che la reclamante non aveva prodotto copia dell’atto per contestare la validità, sicchè neppure è dato comprendere in che modi e termini ne fosse dedotta la nullità.

Perciò trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Esso difatti non coglie la ratio decidendi.

Nel motivo di ricorso si invoca l’autorità di Cass. 26 novembre 2018, n. 30541, secondo la quale ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi: principio che nel caso di specie non rileva, dal momento che la Corte territoriale non si è limitata a prendere atto dell’omesso deposito dei bilanci, ma ha aggiunto che la società non aveva neppure prodotto una documentazione contabile complessiva ed esaustiva per dimostrare l’assunto affermato, essendo risultato che le scritture e i documenti consegnati non risultavano sufficienti a determinare correttamente e completamente la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti economici e finanziari della società.

E cioè il giudice ha affermato che la documentazione prodotta non era in concreto idonea allo scopo, non che in astratto non potessero essere depositati altro che i bilanci.

Dopodichè, la società ricorrente evidenzia talune risultanze emergenti dalla documentazione prodotta le quali consentirebbero, secondo il suo punto di vista, di ritenere che le soglie di fallibilità non fossero state superate: ma, così congegnato, il motivo è totalmente versato in fatto, nè detta connotazione è superata dal richiamo dall’art. 2697 c.c. (il quale può dirsi violato esclusivamente nel caso di ribaltamento del riparto degli oneri probatori: Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949), dall’art. 2729 c.c. (giacchè l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità: Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), ed infine dall’art. 132 c.p.c., n. 4, dal momento che la sentenza impugnata è assistita da una motivazione eccedente il livello del minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014), avendo la Corte d’appello osservato, tra l’altro, che: “il curatore, interrogato in udienza, ha dichiarato che dalla documentazione in suo possesso, in assenta dei bilanci depositati a decorrere dal 2013 in poi, non risultano elementi dai quali ritenere superate le soglie di cui alla L. fallimentare, art. 1, dal momento che l’attivo è quantificabile in circa Euro 10.000,00, costituito da un unico credito e da un automezzo, mentre dal bilancio chiuso al 2013 risulta di gran lunga superiore e pari a Euro 265.000,00, di cui Euro 111.000,00 di crediti e Euro 55.000,00 di immobilizzazioni. Il passivo e assestato su Euro 400.000,00”.

La memoria illustrativa amplia il ragionamento contenuto in ricorso, ma non apporta argomenti ai quali debba ulteriormente replicarsi.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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