Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12776 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4375/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

STUDIO ASSOCIATO SIMONETTA TAMBURINI DEL PIANO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato IMONDI Augusto con studio in CASERTA VIA

TURATI 55 (avviso postale), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 13/12/2004 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso dello studio associato T. S. avverso l’avviso di accertamento per IVA per l’anno 1996.

La CTR aveva ritenuto non esistenti le condizioni per l’accertamento induttivo a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso un articolato motivo fondato sulla violazione di legge e vizio motivazionale.

Il contribuente ha resistito con controricorso e ha presentato memoria.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Le relative spese, essendo l’intervento chiarificatore delle SS.UU. intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, possono giustamente compensarsi. E’anche di preliminare esame l’eccezione di giudicato esterno proposta in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., in relazione alle “sentenze n. 173/28/04 del 15.11/13.12.2004 e n. 386/37/2004 del 13.07.2004, pronunciate, rispettivamente, nei confronti del Dott. T. e del Dott. D.P.” soci del predetto studio.

L’eccezione astrattamente proponibile in questa sede (la sentenza ora impugnata è stata depositata il 13/12/2004) e pertanto il giudicato si sarebbe formato successivamente alla pronunzia della sentenza d’appello (quanto meno in ordine alla prima delle sentenze invocate) è tuttavia priva di ogni autosufficienza in quanto, anche a considerare gli atti allegati alla memoria, la sentenza prodotta (unitamente al dispositivo) è la n. 386/37/2004 relativa a D. P. (anzichè la n. 173/28/04 come invece si legge nella parte finale della memoria), laddove la certificazione di passaggio in giudicato si riferisce alla sent. n. 173/28/04 relativa al T..

Pertanto della sentenza relativa a D.P. non v’è prova del passaggio in giudicato e della sentenza relativa al T. s’ignora il contenuto.

Superate tali questioni, con l’unico articolato motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione di legge in relazione ai principi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 39, comma 2, in combinato disposto con la L. n. 549 del 1995 e al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, assumendo che gli elementi parametrici operano l’inversione di prova del minor reddito, nonchè omessa o insufficiente motivazione in ordine alla fondatezza dell’accertamento e alla incontrovertibilità dei dati effettivamente riscontrati. Il motivo come sopraesposto in realtà contiene due sub motivi che, per la stretta connessione logica e giuridica, devono essere esaminati congiuntamente.

E’ fondato il ricorso sotto l’assorbente rilievo dell’omessa motivazione.

E’ consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998) che” ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto a assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.

Di poi la Corte ha ritenuto (Cass. n. 2268/2006, 1539/2003, 6233/2003, 11677/2002) che è “legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”.

Ora la CTR, dopo avere trascritto taluni passi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, limita la motivazione alle seguenti osservazioni: “Nella specie tali circostanze non ricorrono con la conseguenza che l’Ufficio ha proceduto ad accertamento induttivo e non basato su dati concreti dai quali poter rilevare la reale capacità contributiva dello studio associato. In particolare occorre rilevare che lo studio ha avviato l’attività alla fine del 1995 iniziando a produrre utili solo nel 1998 allorchè ha acquistato dallo studio Coppola di Maddaloni un pacchetto di clienti”.

La CTR fornisce una motivazione apparente, su frasi di mero stile e affermazioni apodittiche, ignorando le censure mosse alla decisione del primo giudice cui nemmeno pare fare riferimento.

Pertanto le questioni sollevate col primo sub motivo (valore dei parametri), su cui non v’è stata pronunzia, sono necessariamente assorbite.

La sentenza deve essere pertanto cassata con necessità di rinvio ad altra Sezione della CTR della Campania che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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