Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12775 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.22/05/2017), n. 12775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 15183-2016 proposto da:
CNP UNICREDIT VITA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in
persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE
VITA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA
CAPODICASA;
– ricorrente –
contro
S.M.G., S.M., elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA PANARO 14, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE SISTO
che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2482/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con sentenza resa in data 19/4/2016, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’inadempimento della F.V. (di seguito CNP Capitalia Vita e oggi CNP Unicredit Vita) s.p.a. all’obbligazione di pagamento delle somme dovute in favore di S.A. e, preso atto del pagamento della sorte capitale dovuta nel corso del giudizio di primo grado, ha condannato la CNP Capitalia Vita al pagamento, in favore di controparte, dei soli interessi dovuti dalla data di maturazione del credito al saldo;
che, con la medesima decisione, la corte territoriale ha dichiarato compensate tra le parti, in ragione di un terzo, le spese di entrambi i gradi del giudizio, condannando la CNP Capitalia Vita alla rifusione, in favore di controparte, dei restanti due terzi delle spese, liquidate per l’intero in complessivi Euro 9.430,00, oltre agli accessori di legge, con riferimento al primo grado, e in Euro 4.532,00, oltre accessori di legge, con riferimento al grado di appello;
che avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la CNP Unicredit Vita S.p.A. sulla base di tre motivi d’impugnazione;
che S.M. e S.M.G., quali eredi di S.A., resistono con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le controricorrenti hanno presentato memoria;
Considerato che, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 11 preleggi, degli artt. 4, 5 e 28 del regolamento approvato con D.M. 10 marzo 2014, n. 55 emesso ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente liquidato le spese relative al giudizio di primo grado in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, illegittimamente regolandole secondo una fonte normativa entrata in vigore successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado definito con una sentenza del 2007;
che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 4 e 5 e delle tabelle forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014 cit. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente determinato gli importi liquidati a titolo di rimborso delle spese relative al primo grado del giudizio in violazione dei parametri tariffari previsti dalle fonti richiamate;
che il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo motivo;
che, infatti, al caso di specie deve trovare applicazione l’orientamento fatto proprio da questa corte di legittimità ai sensi del quale, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purchè, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicchè non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore (come nel caso di specie), atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016, Rv. 638855 – 01);
che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 5, punto 1, delle tabelle forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014 cit. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente determinato gli importi liquidati a titolo di rimborso delle spese relative al grado d’appello in violazione dei parametri tariffari previsti dalle fonti richiamate;
che anche tale motivo è fondato;
che, infatti, la corte territoriale ha liquidato le spese relative al grado d’appello sulla base del valore iniziale della causa, trascurando di limitarne il riconoscimento ai soli importi rimasti controversi a seguito del pagamento, nel corso del giudizio di primo grado, della sorte capitale da parte della compagnia assicurativa, tenuto altresì conto del carattere del tutto specioso (per la sostanziale carenza d’interesse) della richiesta declaratoria dell’inadempimento della compagnia assicuratrice odierna ricorrente, una volta dato atto del ridetto intervenuto pagamento della sorte capitale nel corso del giudizio di primo grado;
che tale erronea identificazione del valore residuo della causa d’appello ha determinato la conseguente violazione dei limiti imposti dal parametro tariffario applicabile;
che, sulla base delle argomentazioni che precedono, riconosciuta la manifesta fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso, e con l’assorbimento del secondo, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017