Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12774 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.22/05/2017), n. 12774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27476-2016 proposto da:
N.P., avvocato, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI
1, presso il proprio studio e da sè medesimo rappresentato e
difeso;
– ricorrente –
contro
EPACA – ENTE DI PATROCINIO E ASSISTENZA PER I CITTADINI E
L’AGRICOLTURA, FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A., F.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 22990/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata l’11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e 287 cod. proc. civ., l’avv. N.P. ha chiesto correggersi la sentenza di questa Corte, Terza sezione civile, n. 22990 dell’il novembre 2015, per omessa distrazione delle spese in favore di esso attuale ricorrente; spese liquidate in complessivi Euro 3.200,00, oltre accessori di legge, in favore dell’assistito F.G., controricorrente in quel giudizio;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Epaca, Fata Assicurazioni Danni S.p.A. e F.G.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato;
che – premesso che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 3566/2016) -, come risulta dal controricorso del F. nel giudizio definito dalla sentenza di questa Corte n. 22990 del 2015, l’avv. N. ha chiesto la distrazione delle spese e competenze professionali (ivi, infatti, si conclude: “Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi”);
che, inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009);
che, pertanto, la sentenza n. 22990 del 2015 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente F. devono essere distratte in favore dell’avv. N.P.;
che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
PQM
accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte n. 22990 dell’11 novembre 2015 venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “accessori di legge” e prima del punto, di quanto segue: “, con distrazione all’avv. N.P. di quelle relative al controricorrente F.G.”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017