Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12774 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7613-2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MARIA DI ROCCO;

– ricorrente –

contro

D.B.A.D., B.L., N.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2907/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – B.R. ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di D.B.A.D., B.L. e N.L., contro la sentenza del 13 dicembre 2018 con cui la Corte d’appello di Firenze, accogliendo l’opposizione di terzo revocatoria spiegata dalla D.B., aggiudicataria di un immobile in sede di espropriazione forzata nei confronti della B.R., ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale pronunciato dall’arbitro unico Di Vita Giancarlo in data 20 aprile 2016, con il quale era stata accolta la domanda di usucapione della N. del detto immobile, intestato alla B.R., immobile poi trasferito con lo stesso lodo ai sensi dell’art. 2932 c.c. alla B.L..

2. – Non svolgono difese le intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccepita improponibilità del procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 404 c.p.c., comma 2, e 831 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di tardività dell’opposizione di terzo spiegata dalla D.B..

Il terzo mezzo denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto dimostrato il dolo o la collusione tra le parti del giudizio semplicemente considerando le domande e l’oggetto del giudizio arbitrale.

Il quarto mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che la Corte non avrebbe assolutamente argomentato in ordine ai motivi relativi all’esistenza della collusione.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso va respinto.

4.1. – Il primo motivo, erroneamente proposto come violazione di legge, giacchè diretto a far valere un ipotetico error in procedendo, va disatteso.

E’ privo di fondamento la tesi della ricorrente secondo cui l’impugnazione del lodo arbitrale mediante opposizione di terzo revocatoria avrebbe dovuto essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, sull’assunto che detta impugnazione fosse diretta ad introdurre un’azione relativa a una controversia in materia di diritti reali.

E’ difatti del tutto evidente che la norma si riferisce, e per espressa previsione testuale, all’esercizio in giudizio dell’azione e, cioè, all’introduzione della lite, senza che occorra misurarsi con i casi eccettuati, non pertinenti, in cui la mediazione debba inserirsi in una lite già instaurata, e tra questi, evidentemente, anzitutto quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo, su cui si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19596 del 2020.

Va da sè che non ha alcuna base la censura secondo cui l’impugnazione a mezzo di opposizione di terzo debba essere preceduta dalla mediazione, giacchè in tal caso la lite è già pendente, e si è conclusa con la pronuncia di una decisione, in questo caso di un lodo, contro cui l’impugnazione è rivolta. Ciò esime dall’osservare che il ricorso è sul punto privo di autosufficienza, giacchè il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, stabilisce che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: e, nel caso in esame, a pagina 5 del ricorso è genericamente detto che “nel corso del giudizio veniva eccepita l’improcedibilità del procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria”, ma non è neppure allegato che l’eccezione fosse stata formulata tempestivamente.

4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo, anch’esso erroneamente proposto sotto il profilo della violazione di legge, quantunque diretto a far valere la tardività dell’impugnazione per revocazione.

Secondo la ricorrente la conoscenza dell’esistenza del lodo arbitrale in capo all’odierna attrice già esisteva a far data dall’aprile del 2016: assume la B. che un certo avvocato Fantacci aveva comunicato al notaio D.B., padre della D.B.A.D., la pronuncia del lodo sicchè “è evidente che la D.B. era certamente a conoscenza di un dolo tra le convenute in appello”, essendo “obiettivamente assurdo e illogico sostenere che il padre notaio della D.B.A. (che era il creditore procedente nella esecuzione immobiliare) non abbia comunicato alla propria figlia (convivente) aggiudicataria dell’immobile che gli aveva fatto acquistare all’asta accompagnandola alla stessa, dell’esistenza del lodo!!”.

Orbene, il motivo è estraneo all’ambito sia di una violazione di legge, ed in effetti pure di una denuncia di error in procedendo, ma attiene ad un accertamento di merito, che la Corte territoriale ha compiuto, e che a questa Corte non spetta sindacare, secondo cui la conoscenza dell’esistenza del lodo arbitrale in capo all’attrice nella data indicata dalla controparte non era provata, essendolo semmai solo con riferimento al genitore, e che ella, “in quanto l’aggiudicataria del bene esecutato, ha ragionevolmente provato di aver avuto conoscenza dell’esistenza del lodo solo a seguito della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di trasferimento in suo favore, e ne ha appreso definitiva cognizione solo con l’acquisizione del lodo e dei documenti su cui questo si fondava a seguito dell’autorizzazione alla visibilità degli atti concessa dalla cancelleria del tribunale di Prato”.

4.3. – E’ inammissibile il terzo motivo.

Il vigente art. 360 c.p.c. non contempla l’impugnazione per cassazione per “contraddittoria motivatone circa un punto decisivo della controversia”, bensì per omessa considerazione di uno specifico fatto storico – qui non menzionato – decisivo e controverso.

4.4. – E’ inammissibile il quarto motivo.

Esso, difatti, nuovamente, non indica alcun fatto, controverso tra le parti e decisivo per il giudizio, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, secondo quanto prevede l’art. 360 c.p.c., n. 5, ma si limita ad affermare, peraltro del tutto genericamente, che la Corte d’appello non avrebbe assolutamente argomentato i motivi relativi all’esistenza della collusione tra la B.R., debitrice esecutata, N.L., madre della B.R. e vincitrice della causa di usucapione dell’immobile subastato, e B.L., figlia della B.R., nipote della N.L., e che da quest’ultima aveva conseguito la proprietà dell’immobile in esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.

Dalla memoria non emergono argomenti meritevoli di ulteriori approfondimenti.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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