Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12774 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4210/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

OPTIK LINE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

sul ricorso 9234/2006 proposto da:

OPTIK LINE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESPASIANO 9 presso lo

studio dell’avvocato RENZI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6 0/2004 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 16/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che insiste nel

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Veneto dep. il 16/12/2004 che aveva, accogliendo l’appello della Optik Line s.r.l, riformato la sentenza della CTP di Belluno che aveva rigettato il ricorso della medesima avverso l’avviso di rettifica iva 1996,- ritenendo non fornita la prova dell’esistenza del plafond per importazioni in sospensione d’imposta.

La CTR aveva invece ritenuto che l’avviso di accertamento notificato il 18/12/2001 fosse intempestivo in quanto lo stesso benchè apparisse modificare il credito d’iva di cui alla dichiarazione del 1997 e pertanto relativo al 1996 in realtà si riferiva ad un credito maturato nel 1985 e pertanto oltre il quarto anno di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso quattro motivi basati sulla violazione di legge e il vizio motivazionale. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato in ordine alla esistenza sostanziale di un plafond(a prescindere dalla inesatta compilazione del modulo fiscale) in virtù di esportazione triangolare (cioè con riesportazione da diverso operatore nazionale).

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere riuniti il ricorso principale e quello incidentale perchè relativi alla medesima sentenza.

Con l’unico articolato motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8, 54, 57, per avere ritenuto il credito d’imposta maturato nel 1995, in quanto a tale data si riferiva l’ammontare del plafond che non era un credito bensì un dato quantitativo entro cui potevano effettuarsi l’anno successivo acquisti in sospensione d’imposta, onde non si poteva ritenere l’Ufficio decaduto. L’ufficio si era limitato, avendo il contribuente presentato una dichiarazione a credito di L. 106.503.000 a recuperare l’iva per acquisti in illegittima sospensione d’imposta che ammontava a L.220.611.000, chiedendo la relativa differenza.

Il motivo è fondato.

Invero per il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, “costituiscono cessioni all’esportazione”: – lett. a) “le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica Europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi”. Il successivo comma 2, stesso art., a sua volta, dispone (per quanto interessa) che “le cessioni e le prestazioni di cui alla lett. e) sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella lett. a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lett. b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell’anno solare precedente…”.

Questa Corte (Cass. n.16819/08) ha affermato che dal combinato disposto di tali norme discende che, per avvalersi della speciale disposizione dettata dalla lett. c) non è sufficiente l’assunzione di responsabilità (c.d. dichiarazione d’intento) da parte di un qualsiasì soggetto ma è necessario che il soggetto abbia i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) e, soprattutto, che l’operazione sia,oggettivamente,destinata all’esportazione.

Peraltro, da tempo questa Corte (Cass. n. 11882/1992 e n. 11914/1996) ha avvertito che il diritto dell’esportatore abituale a fruire dello speciale trattamento fiscale previsto dalla norma – tesa all'”incentivazione della esportazione” – nasce dalla “situazione obbiettiva”, ovverosia “dall’essere… esportatore abituale” operante “nei limiti quantitativi previsti dalla norma”. Ciò premesso,ritiene questa Corte fondata la tesi dell’Ufficio che “il plafond realizzato nell’anno d’imposta 1995 (e da utilizzare nel 1996 per gli acquisti in sospensione d’imposta) non è una grandezza della dichiarazione d’iva per l’anno d’imposta 1995 da rettificare entro il termine di rettifica concesso con riferimento alla ridetta dichiarazione; è, invece, una grandezza che rileva ai fini della rettifica della dichiarazione iva dell’anno d’imposta 1996(da effettuare entro il termine concesso con riferimento a quest’ultima)”.

Il sistema normativo sopra delineato individua, invero, per l’esportatore abituale, il plafond come limite quantitativo monetario, costituito dall’ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni, utilizzabile nell’anno successivo ai fini della possibilità di effettuare acquisti in sospensione d’imposta.

Pertanto problematiche di carenza del plafond o di “sforamento” del medesimo, con recupero a tassazione dell’iva non versata, non attengono, per i fini che qui interessano(decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo) all’anno d’imposta in cui il plafond s’è formato, bensì all’anno in cui viene utilizzato al fine di consentire di operare in sospensione d’imposta.

Pertanto nel caso in esame dovendo riferirsi la rettifica all’anno 1996 (dichiarazione presentata nel 1997) e non all’anno 1995, la stessa deve ritenersi tempestiva essendo stata notificata il 18/12/2001 e, cioè, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. L’accoglimento del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale condizionato fondato su vizio motivazionale e sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2.

Il ricorso incidentale condizionato però non era necessario in quanto il contribuente era pienamente vittorioso per l’accoglimento della eccezione di decadenza e pertanto la superiore questione non era stata decisa perchè ritenuta assorbita ed era sufficiente riproporre la questione.

Il giudice del rinvio, venuta meno la decadenza, esaminerà la superiore questione assorbita, e provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA