Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12774 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12774 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 23005-2008 proposto da:
OBERTO MAURO, elettivamente

domiciliato

in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e

difeso

dall’Avvocato

D’ALESSANDRO CLAUDIO (avviso postale), giusta

delega

in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI IVREA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI
MONCALIERI;
– intimati –

Data pubblicazione: 06/06/2014

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

– controricorrente incidentale contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI IVREA, AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI MONCALIERI, OBERTO MAURO;

intimati

avverso la sentenza n. 34/2008 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

ope legis;

R.G. 23005/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 34/29/08 , depositata il
16.6.2008, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino
n.3/08/2006, riteneva la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2003, nei
confronti di Oberto Mauro, ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso Inps per l’impiego di
un lavoratore subordinato non iscritto nei libri obbligatori.

a) vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo omesso di indicare la CTR gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e, comunque, senza un’ approfondita disamina
logico-giuridica;
b) violazione dell’art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto
dalla Legge di Conversione 23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), in
relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, avendo la CTR escluso che il giudice
possa trarre elementi di giudizio dalle dichiarazioni del lavoratore fatte ai verbalizzanti ;
c) violazione di legge (art. 116 c.p.c) e vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la CTR,
in presenza di un verbale di accertamento escluso l’efficacia probatoria delle dichiarazioni del
lavoratore nella parte favorevole al datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, formulando anche ricorso incidentale
condizionato con cui eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.lgs 546/1992, in
relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c. rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
14/5/2008, n. 130, il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle
sanzioni irrogate dagli uffici finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture
obbligatorie.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 16.4.2014, in cui il PG ha concluso come in

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:

epigrafe.
Motivi della decisione
I motivi del ricorso principale, possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione
logica.
Pur volendo prescindere dal profilo di inammissibilità del primo motivo per la mancanza del
necessario momento di sintesi, va rilevato che la sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3,
comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992, n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23
aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro
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irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la
violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte
dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di

È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti,
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi
indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il
principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa
Non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del
dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale

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/.’

soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL DPR. 26/4/198
N. 131 l’AB. ALL. B. – N.5
MATERIA TRIBUTA.R.IA

affermazione, apparendo la motivazione sopra riportata del tutto insufficiente a dimostrare la data
di effettivo inizio del rapporto di lavoro (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso, principale, assorbito l’incidentale condizionato.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 16.4.2014

/

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

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