Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12773 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1872/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

EFFEGI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di CAMPOBASSO del 10.12.07, depositata il 15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa dal Collegio la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza indicata in oggetto con la quale è stato confermato l’annullamento di due accecamenti unici IRPEIG, IRAP ed IVA, notificati alla Effegi srl, relativi agli anni 1998 e 1999 a seguito di verifica della guardia di finanza che rinveniva una contabilità parallela.

La CTR basa la propria decisione esclusivamente sul rilievo che l’Ufficio ha motivato il proprio accertamento rinviando alle conclusioni del p.v.c. redatto dalla guardia di finanza, che non è titolare della funzione di accertamento. Le ulteriori considerazioni sul merito dell’accertamento (dubbi sulla rilevanza delle prove) sono semplici obiter dicta, atteso il valore assorbente della ritenuta nullità formale degli atti impositivi.

La ratio decidendi della sentenza impugnata è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, con riferimento agli atti impositivi notificati prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), “la motivazione degli atti di accertamento “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (Cass. 10205/2003. conf.

25146/2005). Pertanto, appare manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

ritiene quindi che il ricorso debba essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Considerato:

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che va dichiarata la manifesta fondatezza del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa al giudice del merito per la rinnovazione del giudizio nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato e per la liquidazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Molise.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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