Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12773 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11182-2020 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE – PALERMO (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

21/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Messina comunicato a mezzo pec il 3 aprile 2020, il quale ha rigettato il ricorso proposto da S.N., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 Cost., comma 1, dell’art. 102Cost., commi 1 e 3, dell’art. 106Cost., comma 2, dell’art. 111Cost., commi 1 e 2, dell’art. 47 comma 2 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 6C.E.D.U., dell’art. 174 c.p.c., e della L. n. 46 del 2017, art. 2, in relazione alla delega conferita al giudice onorario per lo svolgimento dell’istruttoria;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione delle medesime norme sopra indicate per omessa partecipazione alla fase istruttoria di almeno uno dei componenti del collegio decidente, ovvero per omessa partecipazione al collegio decidente del giudice delegato all’istruttoria;

3. che entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono manifestamente infondati;

– che, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha già statuito più volte il principio (cui questo Collegio intende dare continuità) secondo cui:” In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre il medesimo D.Lgs., art. 11, esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis” (vedi Cass. n. 4887 del 24/02/2020; vedi anche Cass. n. 7878/2020);

4. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, degli artt. 6 e 13C.E.D.U., dell’art. 46 par. 3 direttiva 2013/32/UE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 1 e 3, lett. c), e art. 8, comma 2, in relazione alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di cooperazione istruttoria e all’insufficiente accertamento delle circostanze di fatto alla base della domanda;

5. con il quarto motivo è stata dedotta la violazione delle medesime norme sopra indicate e del principio di tutela giurisdizionale effettiva nonchè che il giudice di merito ha erroneamente valutato il rischio di violazione dell’art. 3 CEDU in caso di rientro nel paese d’origine;

6. che il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano profili di manifesta infondatezza ed inammissibilità;

– che, in particolare, il ricorrente, nel dolersi che il giudice di merito sarebbe venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha considerato che questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine – analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

– che, nel caso di specie, il giudice di merito, con argomentazioni articolate (vedi pagg. 13 e 14 decreto impugnato) ha ritenuto il racconto del richiedente non credibile – costui aveva riferito di essere fuggito dal Senegal per il timore di essere arrestato dalla polizia, per essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui erano stati investiti dei bambini, a seguito del quale era stato ricercato dalle forze dell’ordine – e tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

– che il ricorrente, nel ritenere viziato il giudizio di inattendibilità formulato dal giudice di merito e nel dedurre l’apparenza della motivazione, ha, in realtà svolto censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal Tribunale di Messina, la cui motivazione soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i criteri elaborati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8053/2014;

che, infine, coerentemente il giudice di merito ha escluso il rischio di grave danno per l’incolumità del richeidente, in caso di rientro in patria, in considerazione della non credibilità del suo racconto;

– che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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