Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12772 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1870/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

EFFEGI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di CAMPOBASSO del 10.12.07, depositata il 15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa dal Collegio la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza indicata in oggetto con la quale è stato confermato l’annullamento di due accertamenti, notificati alla Effegi srl, relativi agli anni 1998 e 1999 per omesso versamento di ritenute di acconto su redditi di lavoro dipendente, a seguito di verifica della guardia di finanza che rinveniva una contabilità parallela.

La CTR basa la propria decisione sul rilievo che l’Ufficio ha motivato il proprio accertamento rinviando alle conclusioni del p.v.c. redatto dalla guardia di finanza, che a sua volta faceva riferimento ad atti redatti nei confronti di altri soggetti, sconosciuti al contribuente e che comunque le prove raccolte apparivano insufficienti.

Va evidenziato che la ratio decidendi assorbente della sentenza impugnata è costituita dal rilievo che il p.v.c. di riferimento rinvierebbe a sua volta ad altri atti non conosciuti dal contribuente e di qui il vizio di motivazione dell’atto impositivo. Ne deriva che il primo motivo di ricorso che difende l’operato dell’ufficio che legittimamente ha motivato l’accertamento richiamando il p.v.c. della guardia di finanza è irrilevante (rectius: inammissibile), in quanto l’annullamento fa leva sul fatto che gli atti ai quali rinvia il p.v.c. non sarebbero stati noti alla società. Il secondo motivo è inammissibile perchè contesta la decisione impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione ad elementi contenuti nel p.v.c., per cui la censura attiene al merito e comunque, non è autosufficiente.

Anche il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili. Il terzo perchè censura una ratio decidendi apparente. Infatti, l’agenzia ricorrente contesta l’affermazione con la quale la CTR condivide i dubbi che attengono al merito dell’accertamento, ma la ratto decidendi assorbente è la prima, quella che conclude per la nullità dell’accertamento per carenza di motivazione, a prescindere dai profili sostanziali. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo che attiene al metodo dell’accertamento, che è questione che si può porre soltanto in presenza di un atto di accertamento validamente motivato.

Si ritiene quindi che il ricorso debba essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, attesa la inammissibilità dei singoli motivi”;

Considerato che la discussione in “Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione, che, conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile nel suo complesso e che non occorre liquidare le spese perchè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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