Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12772 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13576-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SEBASTIANO CORONELLA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 530/2016 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata

il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato a otto motivi (sebbene numerati come sette), C.M. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa, in data 10 marzo 2016, che aveva rigettato l’appello dalla medesima C. proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Augusta, che, a sua volta, le aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno materiale all’autovettura di proprietà patito in sinistro stradale, la somma di Euro 1.700,00, pari al valore commerciale della automobile prima del sinistro e non già la maggior somma richiesta in base a fattura;

che il Tribunale, sul gravame con cui la C. chiedeva la condanna della UGF Ass.ni (poi Unipol Ass.ni S.p.A.) al pagamento della somma risarcitoria “di Euro 1.776,80, quale differenza tra Euro 3.476,80 (di cui Euro 3.076,80 per il danno come da fattura in atti e Euro 400,00 per il danno da fermo tecnico) e Euro 1.700,00 (somma già offerta dalla compagnia di assicurazione a ristoro del danneggiato)”, osservava: 1) il risarcimento doveva essere limitato al valore del veicolo al momento del sinistro in base al principio indennitario di cui all’art. 1908 cod. civ.; 2) la richiesta di danno da fermo tecnico costituiva domanda nuova in appello, avendo la C. richiesto in primo grado il risarcimento nella misura di “Euro 3.076,80 come da fattura che si produce”;

che il Tribunale, quindi, condannava la C. al pagamento delle spese del grado, oltre al pagamento di una somma equitativa, pari alle medesime spese, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per aver ella agito con colpa grave, avendo chiesto il risarcimento di danni che non avevano formato oggetto di domanda in primo grado e di danni in violazione al principio indennitario;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Unipol Sai S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con i primi tre motivi si denuncia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) error in indicando (violazione artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2058 cod. civ., D.L. n. 254 del 2006 e di norme processuali) e omessa motivazione sia sull’esistenza del danno da fermo tecnico, sia sulla ritenuta novità della relativa domanda risarcitoria in appello;

a.1) i motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili. Le censure che lamentano vizi di violazione di legge e vizi motivazionali sull’esistenza del danno da fermo tecnico, a tacer d’altro, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata esclusivamente sulla inammissibilità della domanda risarcitoria per danni da fermo tecnico perchè proposta per la prima volta in appello. Le censure che contestano la correttezza processuale della decisione assunta dal Tribunale, oltre a non specificare la ricorrente il contenuto delle conclusioni che, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, si assumono rassegnate alle udienze del 14 aprile 2011 e 7 luglio 2011, difettano, ancor prima, di indicare puntualmente quali fossero le allegazioni veicolate con l’atto di citazione e se, dunque, fossero stati dedotti i fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico, la quale, non trattandosi di danno in re ipsa, postula l’allegazione (e poi la prova) di fatti idonei (oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, costi assicurativi o di circolazione) ad evidenziare il pregiudizio patito (tra le altre, Cass. n. 9626/2013; Cass. n. 15089/2015; Cass. n. 20620/2015; Cass. n. 18773/2016), con la conseguenza che, in assenza di tali fatti, non si sarebbe potuto neppure apprezzare la sussistenza di una “modifica” della domanda ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ.nell’interpretazione di cui alla (richiamata in ricorso) Cass., S.U., n. 12310/2015, secondo cui “la domanda “modificata” sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa”, mentre, nel caso in esame, vi sarebbe un ulteriore aggiuntiva pretesa risarcitoria, prima non postulata, nè richiesta;

b) con il quarto mezzo (sebbene rubricato come “3”) è dedotta la violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., per non aver il Tribunale condannato la assicurazione convenuta per responsabilità aggravata;

b.1) il motivo è inammissibile, giacchè difetta di specificità, nel senso della necessaria precisazione su quale fase si riferisca la asserita proposizione della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., se al primo o al secondo grado, là dove, poi e in ogni caso, ove essa fosse riferita al primo grado (come si potrebbe in ipotesi parrebbe dalle deduzioni sull’an debeatur), sarebbe inammissibile perchè semmai la ricorrente avrebbe dovuto dedurre una omessa pronuncia del primo giudice e dello stesso giudice di appello; ove, invece, la domanda anzidetta fosse riferita al secondo grado, sarebbe inammissibile in quanto eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto soccombente in sede di gravame la stessa C.;

c) con il quinto e sesto mezzo (sebbene rubricati come “4” e “5”) è prospettato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, error in iudicando (artt. 1223, 2043, 2056 e 2058 cod. civ., D.L. n. 254 del 2006) e omessa motivazione, avuto riguardo all’esistenza di una fattura in atti e, di conseguenza, al dovuto risarcimento per la riparazione dell’automezzo, con erronea qualificazione del risarcimento come in forma specifica, in base all’art. 2058 cod. civ.;

c.1) i motivi sono inammissibili, in quanto non colgono affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fonda sull’assunto che il risarcimento del danno doveva limitarsi al valore del veicolo al momento del sinistro in applicazione del principio indennitario di cui all’art. 1908 cod. civ. (e non già dell’art. 2058 cod. civ.);

d) con il settimo e ottavo mezzo (sebbene rubricati come “6” e “7”) è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, error in iudicando (art. 96 c.p.c. e art. 96 c.p.c., comma 3, quest’ultimo nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009) ed erronea motivazione, avuto riguardo alla “condanna alle spese per lite temeraria” ed al fatto che “gli onorari” andavano liquidati nel minimo, per non essere la controversia di particolare difficoltà;

d.1) i motivi sono inammissibili, giacchè, lungi dall’evidenziare un errore nell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, da parte del giudice di appello (comunque insussistenza, avendo questi accertato i fatti costituenti la colpa grave dell’appellante nella proposizione del gravame: Cass. n. 12413/2016), contestano l’apprezzamento in fatto su cui fonda la condanna alle spese aggravata, altresì mancando di dedurre effettivi errori nella liquidazione delle spese di gravame, operata in modo analitico dal giudice di appello in funzione del valore della controversia;

che con la memoria il ricorrente veicola (tra le altre e, in buona parte, ulteriori rispetto a quanto denunciato col ricorso) censure relative alla asserita nullità della procura della Unipolsai sia nel giudizio di primo grado (per firma illegibile), che in sede di gravame (per difetto di potere rappresentativo della società);

che dette censure, oltre ad essere proposte solo con la memoria e non già con l’atto di impugnazione in questa sede, sono comunque di per sè inammissibili, posto che, circa il presunto vizio verificatosi in primo grado, neppure si deduce di averlo fatto valere come motivo di appello (così da evitare la formazione del giudicato interno) e, quanto al presunto vizio in sede di gravame, esso avrebbe dovuto esser fatto valere tempestivamente in sede di appello (in tal senso Cass., S.U., n. 20596/2007);

che, per il resto, con la memoria, da un lato, si ribadiscono argomenti già spesi in ricorso e, per altro verso, come detto, si deducono (ulteriormente rispetto a quanto sopra evidenziato) censure o profili di censura nuovi rispetto a quelli veicolati col ricorso e, pertanto, inammissibili, giacchè la memoria ha solo funzione illustrativa e non integrativa o emendativa di carenze e vizi presenti nell’atto di impugnazione;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA