Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12772 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28402-2011 proposto da:

OROGEL FRESCO COOPERATIVA AGRICOLA SOCIETA’, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V.

ROTELLINI 88, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO BELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO TARGHINI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CESENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO CHIOLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENEDETTO GHEZZI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2010 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 18/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BELLI che rinuncia al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIOLA che rinuncia al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1.1. Il Comune di Cesena notificava alla società Capor Soc. Coop. a r. l., poi incorporata dalla società Orogel Fresco Società Cooperativa Agricola due avvisi di accertamento relativi ad Ici per gli anni 2003 e 2004 relativamente a due fabbricati di sua proprietà censiti al catasto edilizio urbano alle categorie D/7 e C/3. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì assumendo che i fabbricati erano esenti dall’imposta ICI in quanto adibiti alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli forniti dai soci. Il ricorso veniva respinto e la sentenza era appellata dalla società Orogel Fresco Società Cooperativa Agricola. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva parzialmente l’appello dichiarando non dovute le sanzioni pecuniarie e confermando nel resto. Rilevava la CTR che, essendo i fabbricati censiti al catasto edilizio urbano alle categorie D/7 e C/3, essi non potevano andare esente da Ici in quanto solo i fabbricati censiti alle categorie A/6 o D/10 potevano essere considerati rurali e beneficiare dell’esenzione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Orogel Fresco Società Cooperativa Agricola affidato a due motivi. Il Comune di Cesena si è costituito in giudizio depositando controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce la sussistenza dello ius superveniens, costituito dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 122, per effetto del quale è possibile riconoscere anche per il passato il riscontro dei presupposti per l’attribuzione della categoria D/10, con conseguente non imponibilità ai fini Ici dei fabbricato attualmente censiti alle categorie D/7 e C/3.

4. Con il secondo motivo deduce, in via subordinata, violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a. Assume la ricorrente che i fabbricati avrebbero dovuto essere ritenuti non imponibili ai fini Ici in quanto strumentali all’attività agricola ed a prescindere dalla classificazione catastale ad essi impressa.

5. Successivamente parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese, atto sottoscritto per adesione dal sindaco del Comune di Cesena. Pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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