Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12772 del 19/06/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12772 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 5643-2012 proposto da:
AEROVIAGGI SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la
cancelleria
della
CORTE
DI
CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato TIZIANA MILANA
giusta delega a margine;
– ricorrente –
2015
1346
contro
COMUNE DI SCIACCA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINA FALCO,
Data pubblicazione: 19/06/2015
proc. in sost. Avvocato SERRA, Avvocato PELLEGRINA
FALCO del 13/03/2015 rep. n. 32267 notaio in RIBERA,
Dr. BORSELLINO MATTEO giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 100/2011 della COMM.TRIB.REG.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott.
MARINA
MELONI;
uditi per il ricorrente gli Avvocati SALVINI con
delega e MILANA che hanno chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
di PALERMO, depositata il 21/09/2011;
Svolgimento del processo
Comune di Sciacca aveva notificato ad Aeroviaggi
spa una cartella di pagamento relativa alla Tarsu
dovuta per l’anno 2005 chiedendo il pagamento della
somma complessiva di C 11.108,96.
La Aeroviaggi spa impugnava la cartella di
pagamento davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento la quale accoglieva il
ricorso con sentenza riformata su appello del
Comune di Sciacca dalla Commissione Tributaria
regionale della Sicilia.
I giudici di appello ritenevano infatti legittima
la diversificazione delle tariffe tra esercizi
alberghieri e locali adibiti ad uso di civile
abitazione tenuto conto della maggiore capacità
produttiva di rifiuti di un’attività alberghiera.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione la Aeroviaggi spa con un motivo, ed il
La Serit concessionaria per la riscossione del
»
Comune di Sciacca ha
resistito
con
-.
controricorso. La ricorrente depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Aeroviaggi spa
dell’art. 68 D.L.gs 507 del 1993 nonché difetto
di motivazione in riferimento all’art. 360 coma
1 n.3 e 5 cpc perché il giudice di appello ha
ritenuto legittima l’applicazione di tariffe
differenziate agli immobili adibiti ad alberghi
rispetto a quelli adibiti a civile abitazione
senza motivare in ordine alla decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto
Infatti i giudici di appello hanno affermato e
ritenuto con motivazione idonea e condivisibile
legittima l’applicazione di tariffe
differenziate agli immobili adibiti ad alberghi
rispetto a quelli adibiti a civile abitazione. A
tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è
determinata dagli enti locali e pertanto appare
legittimo per un Comune introdurre una tariffa
differenziata per fasce di utenza – quella
domestica e quella non domestica e quindi la
diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso
2
lamenta violazione e falsa applicazione
abitativo e quelli
destinati
ad
-.
esercizi alberghieri risulta essere legittima.
Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5,
Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In
tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
comunale di approvazione del regolamento e delle
relative tariffe, in cui la categoria degli
esercizi alberghieri venga distinta da quella
delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una
tariffa notevolmente superiore a quella
applicabile a queste ultime: la maggiore
capacità produttiva di un esercizio alberghiero
rispetto ad una civile abitazione costituisce
infatti un dato di comune esperienza, emergente
da un esame comparato dei regolamenti comunali
in materia, ed assunto quale criterio di
classificazione e valutazione quantitativa della
tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
senza che assuma alcun rilievo il carattere
stagionale dell’attività, il quale può
eventualmente dar luogo all’applicazione di
speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla
discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti
tra le tariffe, indicati dall’art. 69, coma
secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra
3
solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera
gli
elementi
di
riscontro
della
legittimità della delibera, non vanno d’altronde
riferiti alla differenza tra le tariffe
applicate a ciascuna categoria classificata, ma
alla relazione tra le tariffe ed i costi del
servizio discriminati in base alla loro
classificazione economica.”
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
e confermata la sentenza impugnata mentre devono
essere compensate le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale e compensa tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile 1’8/4/2015
i