Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12772 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11137-2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

21/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Messina notificato il 3 aprile 2020, il quale ha rigettato il ricorso proposto da A.A., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul rilievo che il giudice di primo, all’udienza di comparizione delle parti del 18.11.2020, anzichè disporre l’audizione dello stesso al fine di richiedere ulteriori chiarimenti, si è limitato a raccogliere la sua dichiarazione “spontanea”, senza alcun chiarimento, dando per scontata la valutazione di non credibilità operata dalla Commissione;

– che, in particolare, non è stata accolta la richiesta del ricorrente di fornire “ulteriori chiarimenti;

2. che il motivo è inammissibile;

che, preliminarmente, questa Corte, nella sentenza n. 21584/2,00 pubblicata in data 7.10.2020, all’esito dell’udienza pubblica del 17.9.2020, ha recentemente formulato il seguente principio di diritto (cui questo Collegio intende dare continuità): “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.”

– che, nel caso di specie, il giudice di merito, dopo aver consentito al ricorrente di rilasciare una dichiarazione sui fatti di causa, non ha ritenuto necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine agli stessi, nè, peraltro, consta dal ricorso per cassazione quali “ulteriori chiarimenti” il richiedente avrebbe inteso fornire e se li avesse eventualmente precisati nel ricorso proposto avverso il decreto di rigetto della Commissione, di talchè tale censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e art. 8, per omessa cooperazione istruttoria nonchè l’omessa motivazione sui fatti decisivi dedotti dalle parte, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo che il giudice di merito non ha indicato le fonti da cui ha tratto le informazioni sulla situazione generale del paese d’origine del richiedente;

4. che il motivo è inammissibile;

– che, in primo luogo, il giudice di merito ha indicato le fonti utilizzate per la sua valutazione in ordine alla situazione generale della regione dell’Edo state in Nigeria, che sono state individuate, in particolare, nelle COI rilasciate dall’EASO;

che se è pur vero che non è stato precisato l’anno esatto di tali fonti, tuttavia, attraverso l’uso dell’aggettivo “recenti” il giudice di merito ha inteso inequivocabilmente far riferimento a quelle più recenti esistenti al momento della decisione (21.3.2000);

che, d’altra parte, premesso che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. n. 4037 del 18/02/2020), nel caso di specie, il ricorrente neppure ha indicato l’esistenza di fonti più aggiornate riportanti una situazione generale dell’Edo State diversa da quella rappresentata dal Tribunale di Messina;

– che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omessa motivazione sui fatti dedotti dalle parti a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo che il giudice di merito avrebbe omesso di motivare correttamente, rendendo una motivazione apparente, in ordine alle sofferenze dallo stesso patite in Libia;

– che il motivo è inammissibile;

che, preliminarmente, questa Corte, in ordine alle violenze subite dai richiedenti nelle zone di transito ha statuito che “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Cass. n. 13565 del 02/07/2020);

che, nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon uso di tale principio, evidenziando persuasivamente l’inidoneità delle violenze subite in Libia dal richiedente ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità in assenza di specifiche patologie in atto che richiedano cure particolari;

che, pertanto, ai fini della configurabilità della condizioni di vulnerabilità, occorre che gli effetti dei traumi subiti dal richiedente nel paese di transito continuino a proiettarsi sulla attuale condizione psicofisica del richiedente, minandola;

– che, sul punto, le censure dello stesso richiedente sono del tutto generiche;

che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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