Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12772 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12772 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 19235-2008 proposto da:
TORTI MARIA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA MONTE ZEBIO

9,

presso lo studio

dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati SULLAM
ISACCO, VALESINI GIANLUIGI giusta delega in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ENTRATE DI MORTARA;
– intimato Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ENTRATE in persona del

Data pubblicazione: 06/06/2014

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente incidentale –

TORTI MARIA GIUSEPPINA;
– intimata

avverso la sentenza n. 68/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 06/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE ARCANGELIS che
ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

contro

R.G. 19235/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.68/13/07, depositata il
6.12.2007, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia
n.187/05/2005, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia e quello incidentale del
contribuente, confermando gli avvisi di irrogazioni sanzioni, relativi all’ anno 2002, nei confronti
di Torti Giuseppina, titolare della omonima ditta individuale, ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito

obbligatori, limitatamente al calcolo del minimo con riferimento al costo del lavoro dal 1.1.2002 al
30.6.2002,
In particolare veniva contestata la violazione del’art. 1 1. 1369/1960 in materia di interposizione di
mano d’opera sul presupposto che i lavoratori delle due cooperative (Piccola Cooperativa San
Giorgio e C000perativa San Giorgio s.c. a r.1.) dovessero considerarsi dipendenti della sig.ra Torti.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. in relazione al’art. 360, n.
3, c.p.c., rilevando come i verbali ispettivi dell’INPS non abbiano valore probatorio riguardo
alle circostanza in esso contenute, soggette al libero apprezzamento del giudice;
b) violazione e falsa applicazione dell’ art. 1 1. 1369/1960, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
per avere la CTR dedotto la elusione del divieto di interposizione di mano d’opera
dall’intento fraudolento manifestato dalla sig.ra Torti, irrilevante ai fini della sussistenza
della fattispecie;
c) omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., su un fatto (insussistenza in capo alle due
cooperative Piccola Cooperativa San Giorgio e C000perativa San Giorgio s.c. a r.1.) di
idonei mezzi strumentali e finanziari per l’esecuzione dell’attività appaltata che
concretamente potevano far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato con la
ricorrente,
d) insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio relativamente all’esercizio in concreto di un potere direttivo, disciplinare e
organizzativo sui lavoratori della cooperativa da parte della sig.ra Torti,
e) omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione alla esistenza di un rischio economico in capo alle cooperative in
relazione all’attività appaltata dalla sig.ra Torti;
O violazione e falsa applicazione del’art. 3 D.Igs 472/1997 e 25 , comma 2, Cost. in relazione
all’art. 360,n. 3, c.p.c. lamentando l’applicazione retroattiva della citata normativa
1

di accesso Inps nel giugno 2002, per l’impiego di 26 lavoratori subordinati non iscritti nei libri

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, formulando anche ricorso incidentale con
cui deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Igs 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 1,
c.p.c. rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130, il difetto di
giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici
finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 16.4.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.

1. In ordine logico va esaminato prioritariamente il ricorso incidentale dell’agenzia che va disatteso.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del
2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di
disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008).
Tuttavia la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale
– nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito
pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione,
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. S.U. 24 gennaio
2013, n. 1706; Cass. Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza
n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n.
26019 del 30/10/2008;
La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3 , comma
3, 1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nei pregressi gradi di giudizio.
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
2

Motivi della decisione

È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del
giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un
comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando
acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ..
2. Anche il ricorso principale è infondato.

prova legale al verbale di accertamento INPS , avendo accertato, con valutazione di merito non
illogica, le risultanze di tale accertamento, confrontandole con le argomentazioni della ricorrente,
ritenendo raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori irregolari.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonchè sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresì, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
3. In relazione al secondo motivo la CTR, con valutazione di merito logica e coerente, ha ritenuto
sussistenti gli elementi necessari ad integrare la violazione del divieto di appalto di mano d’opera,
rilevando solamente ad abundantiam, anche l’intento elusivo della disposizione di legge la cui
violazione era già stata accertata.
4. Anche il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso si traducono in censure su valutazioni di merito
della CTR, incensurabili in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata accertato, sulla base
delle risultanze del verbale di accertamento, richiamate per relationem, e sui dati documentali
prodotti dall’Agenzia,che la ditta Torti è ricorsa al deliberato uso dello schermo rappresentato dalle
due cooperative per eludere il divieto di interposizione di cui all’art. 1 1. 23.10.1960 n. 1369 in
relazione all’esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Nessuna prova è stata inoltre fornita della decisività, ai fini di una diversa valutazione del giudice di
merito,della rilevanza della sentenza resa dal giudice del Lavoro, esaminata dalla CTR che ne ha
escluso la decisività e rilevanza nel presente giudizio, in quanto pronunciata con riferimento a
questione diversa afferente l’omissione contributiva e tra soggetti diversi e come tale inidonea a fare

3

In relazione al primo motivo di ricorso va evidenziato che il giudice non ha attribuito valore di

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.PR 2614/1986

N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARI

stato nel presente giudizio e avendo motivatamente la CTR ritenuto di non condividerne le
conclusioni.
5. Anche l’ultimo motivo va disatteso, in quanto la violazione è stata accertata nel giugno 2006, in
epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione sanzionatoria (24.2.2002), risultando
comminata la sanzione alla data del 1.1.2002 a seguito della presunzione legale di cui all’ art. 3,
comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di Conversione
23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), in quanto, nonostante la declaratoria

aprile 2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di
lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata
constatata la violazione”, conferma meccanismo presuntivo che esclude qualsiasi obbligo dell’ente,
che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività lavorativa subordinata per il
periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento dell’infrazione ed il primo gennaio dello
stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare la sanzione a quella durata, fino a prova
contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass. Sez. U, del 13/01/2010 n. 356)
Vanno, conseguentemente, rigettati il ricorso principale e incidentale.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio
di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso principale e incidentale.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 16.4.2014

di incostituzionalità, per “lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, (Corte Cost. 12

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