Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12771 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 25/05/2010), n.12771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A., rappresentato e difeso dall’avv. SAVIA Orazio
Salvatore, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Milano in
via Benvenuto Cellini n. 3;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 58/50/07, depositata il 2 luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10 febbraio 2010 dal Relatore Cons. GRECO Antonio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“ T.A., dottore commercialista, propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 58/50/07, depositata il 2 luglio 2007, che, rigettandone l’appello avverso la decisione di primo grado, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003 e 2004.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai reguisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., con il quale si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.
La ratio decidendi della sentenza impugnata e’ conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3630 del 2007).
D’altra parte, l’inequivoco accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine alla sussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione – per essersi tra l’altro il contribuente avvalso di lavoro dipendente in modo non occasionale -, non e’ stato oggetto di adeguata censura.
In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;
che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010