Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12771 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26230-2011 proposto da:

COMUNE DI CESENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO CHIOLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENEDETTO GHEZZI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

OROGEL SOC. COOP. A RL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 13/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIOLA che rinuncia al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. Il Comune di Cesena notificava alla società Orogel soc. coop. a r. I. avvisi di accertamento relativi ad Ici per gli anni 2003, 2004 e 2005 relativamente a fabbricati di sua proprietà censiti al catasto edilizio urbano alle categorie D/7 e C/6. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì assumendo che il fabbricato era esente dall’imposta ICI in quanto adibito alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli forniti dai soci. Il ricorso veniva accolto e la sentenza era appellata dal Comune. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello e riformava la sentenza di primo grado sul rilievo che l’atto che aveva attribuito il classamento agli immobili della società ricorrente andava disapplicato ed i fabbricati medesimi, in quanto strumentali all’attività della cooperativa agricola, erano esclusi dall’ICI poichè avevano i requisiti di ruralità previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 convertito dalla L. n. 133 del 1994, nel testo modificato dal D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla L. n. 222 del 2007, norma che era retroattiva in forza di quanto previsto dal D.L. n., 207 del 2008, convertito dalla L. n. 14 del 2009.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Cesena affidato a cinque motivi. La società Orogel soc. coop. a r. l. non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 101 e 112 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7 per aver la CTR proceduto alla disapplicazione del provvedimento di classamento catastale dei fabbricati senza che la parte avesse formulato specifica domanda e senza che ricorressero i presupposti per la disapplicazione stessa.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis e al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a, e art. 5. Assume il ricorrente che la decisione impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto più volte sancito dalla Corte di legittimità secondo cui, qualora un fabbricato non sia catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga tuttavia esistenti i requisiti per il riconoscimento della ruralità deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenere la relativa variazione e solo all’esito di tale procedimento può chiedere lo sgravio dell’ICI. 4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 2 bis, come sostituito dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2 e al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 7,. Sostiene il ricorrente che la CTR ha ritenuto la non assoggettabilità ad Ici dei fabbricati facendo applicazione della normativa dettata ai fini dell’accatastamento dei fabbricati come rurali, mentre tale disciplina era irrilevante ai fini della debenza dell’Ici, dato che la debenza del tributo derivava unicamente dalla classificazione catastale degli immobili.

5. Con il terzo motivo deduce motivazione mancante o contraddittoria circa fatti controversi decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2697 c.c. per non aver la CTR motivato in maniera logica e coerente circa la sussistenza della ruralità dei fabbricati e della conseguente non debenza dell’Ici.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, come sostituito dal D.P.R. n. 139 del 1988, art. 2 ed agli artt. 29 e 32 TUIR. Assume il ricorrente che la nuova formulazione della norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3 bis introdotta dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, è innovativa e non retroattiva e, dunque, non può essere applicata alle annualità ICI in oggetto. Inoltre la CTR non ha fatto applicazione degli artt. 29 e 32 TUIR secondo cui le attività di manipolazione dei prodotti agricoli, come quella svolta negli immobili di cui si tratta, possono essere considerate agricole solo se rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura ed hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dal terreno.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, come sostituito dal D.P.R. n. 139 del 1988, art. 2 e solleva questione di legittimità costituzionale della norma stessa, per violazione degli artt. 3, 53, 70, 77 e 119 Cost., nella parte in cui è prevista la sua retroattività.

8. Successivamente parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese.

Pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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