Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12771 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12771 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 20756-2010 proposto da:
COMUNE DI SCIACCA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso
FALCO, proc. in sost.
2015
1345

dall’avvocato PELLEGRINA
Avvocato SERRA, Avvocato

PELLEGRINA FALCO del 13/03/2015 rep. n. 32267 notaio

in RIBERA, Dr. BORSELLINO MATTEO giusta delega in
calce;
– ricorrente contro
AEROVIAGGI SPA in persona del Presidente pro tempore,

Data pubblicazione: 19/06/2015

elettivamente domiciliato in

ROMA VIA AURELIANA 53,

presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO STRANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA MILANA
giusta delega a margine;
– controricorrente –

di PALERMO, depositata il 09/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

uditi per il controricorrente gli Avvocati

SALVINI

con delega e MILANA che hanno chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 91/2009 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo

La Serit concessionaria per la riscossione del

spa una cartella di pagamento relativa alla Tarsu
dovuta per l’anno 2004 in riferimento ai complessi
alberghieri Hotel Lipari, Alicudi e Cala Regina,
chiedendo il pagamento della somma complessiva di
92.740,16.
La Aeroviaggi spa impugnava la cartella di
pagamento davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento la quale respingeva il
ricorso con sentenza riformata su appello della
contribuente dalla Commissione Tributaria regionale
della Sicilia.
I giudici di appello ritenevano infatti illegittima
la diversificazione delle tariffe tra esercizi
alberghieri e locali adibiti ad uso di civile
abitazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione il Comune di Sciacca con unico motivo, e

1

Comune di Sciacca aveva notificato alla Aeroviaggi

resistito

la Aeroviaggi spa ha

con

controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il Comune di Sciacca
lamenta

violazione

e

falsa

applicazione

dell’art.7 coma 4 legge 135 del 2001
(concernente la riforma della legislazione
nazionale del turismo) e decreto legislativo
507/1993 in riferimento all’art. 360 comma l n.3
cpc perché il giudice di appello ha riformato la
sentenza per non avere il Comune di Sciacca
adeguatamente motivato sulla mancata
applicazione nel proprio atto deliberativo dei
benefici della legislazione a favore delle
imprese turistiche, di cui all’art.7 comma 4
legge 135 del 2001 mentre, al contrario, non
incombeva sul Comune di Sciacca nessun obbligo
di modifica delle proprie tariffe TARSU in
favore degli alberghi, in virtù della predetta
legislazione.
Il ricorso é fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che correttamente i giudici
di appello hanno affermato e ritenuto con

motivazione idonea e condivisibile legittima
2

l’applicazione

tariffe

di

differenziate agli immobili adibiti ad alberghi
rispetto a quelli adibiti a civile abitazione.
A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è
determinata dagli enti locali e pertanto appare
legittimo per un Comune introdurre una tariffa
differenziata per fasce di utenza quella
domestica e quella non domestica e quindi la
diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso
abitativo e quelli destinati ad esercizi
alberghieri risulta essere legittima.
Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5,
Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In
tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera
comunale di approvazione del regolamento e delle
relative tariffe, in cui la categoria degli
esercizi alberghieri venga distinta da quella
delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una
tariffa notevolmente superiore a quella
applicabile a queste ultime: la maggiore
capacità produttiva di un esercizio alberghiero
rispetto ad una civile abitazione costituisce
infatti un dato di comune esperienza, emergente
da un esame comparato dei regolamenti comunali
3

in

materia,

ed

assunto

quale

criterio di classificazione e valutazione
quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun
rilievo il carattere stagionale dell’attività,

all’applicazione

di

speciali

riduzioni

d’imposta, rimesse alla discrezionalità
dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe,
indicati dall’art. 69, coma secondo, del d.lgs.
15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di
riscontro della legittimità della delibera, non
vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le
tariffe applicate a ciascuna categoria
classificata, ma alla relazione tra le tariffe
ed i costi del servizio discriminati in base
alla loro classificazione economica.”
Ciò premesso, il Comune ricorrente lamenta che
la mancata applicazione da parte del Comune di
Sciacca dei benefici della legislazione a favore
delle imprese turistiche di cui all’art.7 comma
4 legge 135 del 2001 (legge quadro per il
turismo) ha dato luogo all’annullamento della
cartella esattoriale da parte dei giudici di

secondo grado .
La suddetta disposizione prevede:
4

Fermi

il quale può eventualmente dar luogo

restando i limiti

previsti

dalla

disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono
estesi le agevolazioni, i contributi, le
sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di
qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti
per l’industria, cosi’ come definita
dall’articolo 17 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse
finanziarie a tale fine disponibili ed in
conformita’ ai criteri definiti dalla normativa
vigente.
Appare evidente alla stregua di quanto sopra il
contribuente non può vantare alcun diritto
relativamente alle tariffe Tarsu in quanto non
incombeva sul Comune di Sciacca nessun obbligo
di modifica delle proprie tariffe TARSU in
favore degli alberghi, in virtù della predetta
legislazione trattandosi di incentivo o
agevolazione la cui concessione rientra nei
poteri discrezionali dell’ente locale e, in ogni
caso, la CTR non avrebbe dovuto annullare
l’intera cartella esattoriale ma casomai ridurre
l’importo dovuto dalla Framotel Italia spa
applicando la tariffa prevista per le imprese
turistiche.

M’

Per

quanto

sopra

deve

essere

accolto il ricorso proposto.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e
la causa può essere decisa nel merito ex art.
384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti

introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito
e di legittimità, stante l’evolversi della
vicenda processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, decidendo nel
merito rigetta il ricorso introduttivo e compensa
tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile 1’8/4/2015

in punto di fatto, con rigetto del ricorso

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