Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12771 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Cotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10998-2020 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MANNIRONI STEFANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 3174/20185 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositato il 13/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Cagliari del 13 marzo 2020, il quale ha rigettato il ricorso proposto da S.B., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 comma 2 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13 e art. 6 dir. CEE n. 115/08 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di diritto d’asilo inoltrata dallo stesso all’atto della presentazione dell’istanza davanti alla questura di Cagliari;

2. che il motivo è inammissibile;

– che, in primo luogo, il motivo difetta del necessario requisito di autosufficienza e specificità, non avendo il ricorrente – in presenza di un decreto impugnato che non fa alcun cenno alla presentazione della domanda d’asilo – neppure dedotto di aver sottoposto tale questione all’esame del giudice di merito (Cass., 13/06/2018, n. 15430), di talchè la questione si appalesa nuova (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041);

– che, infine, il motivo è comunque infondato atteso che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Cass. 19176/2020);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27 comma 2 e art. 2697 c.c. nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante il rischio effettivo di grave danno cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rientro in patria;

4. che il motivo è inammissibile;

– che, in particolare, il Tribunale di Cagliari ha accertato alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate (vedi COI EASO ottobre 2019, vedi anche report Amnesty International 2017-18) che, a seguito del rovesciamento del regime dittatoriale del presidente Iammeh e l’insediamento di quello democraticamente eletto, non vi è stata in Gambia la temuta guerra civile e vi sono stati solo momenti di tensione in coincidenza di manifestazioni di protesta di alcuni simpatizzanti dell’ex dittatore, con conseguente insussistenza di una situazione di violenza, tantomeno generalizzata, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 2/12/2018 n. 32064);

– che, pertanto, le odierne censure del richiedente si appalesano di merito e, come tali, inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella coerentemente operata dal Tribunale di Cagliari;

– che è priva di rilevanza la deduzione del richiedente, secondo cui, ove la domanda del richiedente fosse stata esaminata al tempo in cui in Gambia vigeva il regime dittatoriale di Jammeh, gli sarebbe stata riconosciuta quanto meno la protezione umanitaria, atteso che la decisione sulla domanda di protezione – in disparate la pronuncia della Commissione che sarebbe avvenuta in ritardo – non può che essere adottata con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia del giudice, come prescrive il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6 comma 4 direttiva CEE 16.12.2008 n. 115 nonchè l’omesso circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante la violazione dei diritti fondamentali in Gambia e l’integrazione sociale del ricorrente nel paese di accoglienza;

6. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

7. che il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla connessione delle questioni trattate, sono inammissibili;

– che va, in primo luogo, osservato che il decreto impugnato, oltre ad aver messo in luce, in relazione alla situazione politica del paese, che il nuovo esecutivo si era impegnato a emendare una serie di leggi repressive, a riformare le forze di sicurezza e ad intraprendere iniziative per l’avvio di un processo di giustizia transizionale, ha, altresì, evidenziato che era stato lo stesso ricorrente a dichiarare di non essere esposto ad alcun pericolo in caso di rientro in patria;

– che, in ogni caso, le censure del ricorrente si appalesano inammissibili, non avendo comunque costui correlato la dedotta violazione dei principi fondamentali inviolabili nel paese d’origine o lo stato di insicurezza alla propria condizione personale (cfr. Cass. n. 4455 del 23/02/2018);

che, sul punto, questa Corte ha condivisibilmente osservato che ” ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini Cass. n. 4455 del 23/02/2018);

che, infine, alcun rilievo può avere da solo il percorso di integrazione asseritamente intrapreso dal ricorrente – comunque escluso dal giudice di merito – essendo orientamento consolidato di questa Corte che tale elemento che può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018);

8. che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali in considerazione dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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